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DECRETO-LEGGE 26 novembre 1981, n. 678

Blocco degli organici delle unità sanitarie locali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 gennaio 1982, n. 12 (in G.U. 27/01/1982, n.25).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/06/1994)
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Testo in vigore dal: 16-6-1988
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  necessita'  e   l'urgenza   di   adottare   immediate
disposizioni per il blocco  degli  organici  delle  unita'  sanitarie
locali, finalizzate al contenimento ed alla  razionalizzazione  della
spesa relativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 1981; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  Fino all'entrata in vigore della legge di  approvazione  del  piano
sanitario nazionale e delle  successive  leggi  di  approvazione  dei
piani sanitari regionali, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto,  fissano  le  piante  organiche  provvisorie  delle
unita'  sanitarie  locali  nei  limiti  del  complessivo  numero   di
dipendenti in servizio alla data del 30 aprile 1981 , ivi compresi  i
posti vacanti  delle  piante  organiche  gia'  approvate,  presso  le
strutture, servizi e presidi delle stesse unita' sanitarie locali,  e
dei posti di cui alle lettere a), b) e c) del  secondo  comma.  Dalla
stessa data e' fatto divieto di  affidare  consulenze  professionali,
sotto qualsiasi forma, a personale  estraneo  alle  unita'  sanitarie
locali, ad eccezione delle  prestazioni  non  continuative  di  opera
professionale, escluse quelle a carattere sanitario. 
  I posti vacanti delle piante organiche provvisorie  determinate  ai
sensi del primo comma non possono  essere  coperti,  anche  a  titolo
precario, fino all'emanazione del decreto previsto dall'art.  12  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,  ad
eccezione: 
    a) dei posti vacanti da data non anteriore al 30 aprile 1981  per
cessazione dal servizio dei titolari ai sensi dell'art. 52 del citato
decreto presidenziale 20  dicembre  1979,  n.  761,  nonche',  previa
soppressione dei detti posti, di quelli di  diversa  qualifica,  gia'
vacanti  o  risultanti  dalla  trasformazione  dei   predetti   posti
soppressi, sempre  che  la  copertura  degli  stessi  comporti  oneri
iniziali non superiori; 
    b) dei posti per la cui copertura alla data del 29 settembre 1981
sia stata gia' attivata la procedura concorsuale ai  sensi  dell'art.
71, quinto comma, del  predetto  decreto  presidenziale  20  dicembre
1979, n. 761; 
    c) dei posti per i quali alla data del 29 settembre 1981 siano in
corso incarichi temporanei conferiti ai sensi dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n.  130,  e  dell'art.
78, terzo comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 1979, n. 761. 
  Le regioni in sede di fissazione delle piante organiche provvisorie
determinano  le  modalita'  per   l'utilizzazione   provvisoria   del
personale eventualmente in soprannumero, in base ai criteri di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. 
  Il Ministro della  sanita'  su  richiesta  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e Bolzano, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, puo' autorizzare, in relazione ad indilazionabili esigenze
di assistenza sanitaria e ospedaliera, la copertura dei posti vacanti
di cui al secondo comma, nonche' l'ampliamento delle piante organiche
di cui al primo comma e la contestuale copertura dei  relativi  posti
limitatamente all'attivazione e al completamento di  nuove  strutture
ambulatoriali  e  ospedaliere.  Il  Ministro   della   sanita'   deve
esprimersi sulla richiesta della regione o della  provincia  autonoma
nel termine di sessanta giorni, scaduto  il  quale  la  richiesta  si
intende accolta. L'autorizzazione non e' richiesta per  la  copertura
dei posti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma. ((3)) 
  L'ampliamento delle piante organiche e la contestuale copertura dei
relativi posti possono essere disposti  direttamente  dalle  regioni,
con deliberazione dei consigli regionali per i  servizi  e  strutture
sanitari finalizzati all'attuazione delle leggi 29  luglio  1975,  n.
405, 23 dicembre 1975, n. 685, 13 maggio 1978, n.  180  e  22  maggio
1978, n. 194, nel limite della quota del  Fondo  sanitario  nazionale
assegnata a ciascuna regione e  delle  somme  alle  stesse  spettanti
sugli stanziamenti previsti dalle leggi  medesime  e  da  attribuirsi
alle unita' sanitarie locali. Per gli stessi servizi sono ammesse  le
consulenze professionali. 
  Le disposizioni del precedente  comma  si  applicano  altresi'  per
l'adeguamento delle strutture  igieniche  e  sanitarie  delle  unita'
sanitarie  locali  nel  cui  territorio  sono  localizzate   centrali
nucleari e per la predisposizione di centri  di  decontaminazione  da
sostanze radioattive per gli interventi di emergenza previsti per  le
centrali nucleari. In considerazione dell'urgenza della realizzazione
di  tali  iniziative  le  relative  deliberazioni  sono  assunte  dal
consiglio regionale; a tal fine, a valere sulla dotazione  del  Fondo
sanitario nazionale per l'anno 1982,  e'  riservata  la  somma  di  5
miliardi di lire, che sara' assegnata alle  regioni  interessate  con
apposita delibera del CIPE, su proposta del Ministro della sanita' di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato. 
  Per le unita' sanitarie locali delle  zone  dichiarate  terremotate
della Campania e  della  Basilicata  ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge 26 novembre 1980, n.  776,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre  1980,  n.  874,  nonche'  per
quelle delle zone terremotate della Valnerina e  della  Calabria,  la
copertura  dei  posti  vacanti  nonche'  l'ampliamento  delle  piante
organiche e la copertura dei  relativi  posti  sono  autorizzati  dal
consiglio  regionali  con  proprie  deliberazioni.  I  concorsi  sono
espletati con le procedure di cui all'articolo  71  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre  1979,  n.  761.  I  consigli
regionali possono, altresi', autorizzare consulenze professionali. 
  Qualora entro il 31 gennaio 1982 non sia stato emanato  il  decreto
di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979,  n.  761,  i  posti  vacanti  nelle  piante  organiche
provvisorie, determinate  ai  sensi  dei  commi  precedenti,  possono
essere coperti con le procedure concorsuali previste dal decreto  del
Presidente della Repubblica 27  marzo  1969,  n.  130,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  e  nel  rispetto  di  quanto  stabilito
dall'articolo 71 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 1979, n. 761, salvo che per i concorsi per i quali,  a  tale
data, siano gia' iniziate le prove d'esame. 
  E' vietata la stipula di accordi integrativi da parte delle regioni
o delle unita' sanitarie locali che prevedono  erogazioni  economiche
aggiuntive ai contratti o convenzioni nazionali di categorie, nonche'
accordi che trattino materie o istituti non espressamente demandati a
tali  sedi  da  contratti  collettivi  nazionali  di   lavoro   delle
categorie. 
  Gli accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli. 
  Fino alla fissazione delle piante organiche provvisorie di  cui  al
primo comma, e ferme le deroghe per le zone dichiarate terremotate, i
posti  comunque  vacanti  presso  strutture,  servizi,   presidi   da
trasferire alle unita' sanitarie locali, che non siano coperti  anche
a titolo precario  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  possono  essere  coperti  solo  previa  autorizzazione  del
Ministro della sanita', su richiesta della regione o della  provincia
autonoma, sentito il Consiglio sanitario nazionale. 
  Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 12 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  20  dicembre  1979,  n.  761,  le
assunzioni per i casi previsti dal presente decreto  sono  effettuate
con il rispetto delle norme previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e dall'articolo 71 del decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. 
  COMMA ABROGATO DALL L. 20 MAGGIO 1985, N. 207. 
  COMMA ABROGATO DALL L. 20 MAGGIO 1985, N. 207. 
  COMMA ABROGATO DALL L. 20 MAGGIO 1985, N. 207. 
  Fino all'entrata in vigore della legge di  approvazione  del  piano
sanitario nazionale, il  personale  dipendente  gia'  inquadrato  nei
ruoli  unici  regionali  puo'  essere  trasferito  dalla  regione  di
appartenenza ad altra regione, previo parere favorevole  di  entrambe
le regioni interessate. La domanda  di  trasferimento  va  inoltrata,
tramite l'unita' sanitaria locale di  appartenenza,  ad  entrambe  le
regioni. 
  L'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 10 luglio 1980, n.
285, nel testo modificato dalla legge di conversione 8  agosto  1980,
n. 441, e' sostituito dal seguente: 
  "Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 67 della legge 23
dicembre  1978,  n.  833,  e'  uniformemente  stabilito   in   quello
dell'entrata  in  vigore  dell'accordo  previsto  dall'ottavo   comma
dell'articolo 47 della stessa legge". 
  Fino all'entrata in vigore  dell'accordo  nazionale  unico  di  cui
all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il  trattamento
economico del personale che confluisce nei  ruoli  regionali  di  cui
all'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 1979, n. 761, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
10-bis del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito in  legge,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 441, resta quello di
miglior favore determinato ai  sensi  di  legge  dagli  enti  le  cui
funzioni sono trasferite alle unita' sanitarie locali. 
  I farmacisti titolari di sedi farmaceutiche in  comuni  terremotati
delle  regioni  Basilicata  e  Campania  che,  in  conseguenza  della
chiusura degli esercizi per effetto dei danni prodotti dal sisma  del
novembre 1980 e del  febbraio  1981,  hanno  conseguito  la  gestione
provvisoria di altra sede, anche in altro comune  delle  province  di
appartenenza, conseguono, previa  opzione,  la  titolarita'  di  tale
ultima sede sempre che la medesima sia compresa nella pianta organica
delle farmacie del comune cui  la  farmacia  a  gestione  provvisoria
appartiene. 
    
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 8-10 giugno  1988,  n.610  (in
G.U.  1a  s.s.  15/061988,  n.  24)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma quarto, del  decreto-legge  n.  678
del 1981, come convertito nella legge n. 12 del 1982, per la parte in
cui sottopone ad autorizzazione del Ministro della  sanita',  sentito
il  Consiglio  sanitario  nazionale,   l'ampliamento   delle   piante
organiche provvisorie delle Unita' sanitarie locali.