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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1980, n. 285

Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1980, n. 441 (in G.U. 19/08/1980, n.226).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/1981)
Testo in vigore dal:  28-1-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 5


Per l'esercizio delle funzioni di loro competenza i commissari liquidatori si avvalgono del personale utilizzato dalle rispettive gestioni commissariali non assegnato ai contingenti destinati alle unità sanitarie locali.
In attesa dell'attuazione dei processi di mobilità previsti dall'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le amministrazioni presso le quali il personale è assegnato possono autorizzare, su richiesta dei commissari liquidatori, la utilizzazione di aliquote di personale compreso nei contingenti destinati alle unità sanitarie locali e alle amministrazioni stesse, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
Tenuto conto dei contingenti stabiliti ai sensi del primo comma del citato articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, il personale ad esse destinato viene comandato presso le stesse in attesa della formazione dei ruoli regionali di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Per il restante personale, compreso quello di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'inquadramento presso le amministrazioni alle quali esso sarà trasferito dovrà avere decorrenza unica dal 1 gennaio 1981.
((Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è uniformemente stabilito in quello dell'entrata in vigore dell'accordo previsto dall'ottavo comma dell'articolo 47 della stessa legge))
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