stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 1 luglio 1980, n. 285

Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1980, n. 441 (in G.U. 19/08/1980, n.226).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/1981)
Testo in vigore dal:  20-8-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 10-bis

((Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i trattamenti economici del personale dipendente dagli enti ospedalieri e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, deliberati in difformità da quanto disposto dall'articolo 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386, anche se approvati dai rispettivi organi di controllo, sono revocati.
I trattamenti di cui al comma precedente, già corrisposti alla data del 1 luglio 1980, non sono soggetti a recupero e non comportano responsabilità per chi li ha disposti, semprechè le amministrazioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima, a rideterminare i trattamenti stessi come previsto dall'accordo nazionale di lavoro 30 giugno 1979-31 dicembre 1982))
.