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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1980, n. 285

Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1980, n. 441 (in G.U. 19/08/1980, n.226).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/1981)
Testo in vigore dal:  2-5-1981
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare in via transitoria le funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


L'esercizio delle funzioni di assistenza sanitaria svolte dai commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ove l'effettivo funzionamento delle unità sanitarie locali non sia possibile entro la data indicata nel precedente comma il Ministro della sanità, su richiesta dei presidenti delle regioni interessate o delle province autonome di Trento e Bolzano, ovvero di propria iniziativa, dispone la continuazione della gestione commissariale di cui al precedente comma per l'esercizio delle attività sanitarie, che ha luogo secondo le direttive delle regioni o delle province stesse, fino al termine massimo del 31 dicembre 1980.
Ai commi sesto e settimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, così come, sostituiti nell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del predetto decreto, le parole: "Fino alla emanazione della" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla"
La mancata approvazione, entro il 31 dicembre 1980, da parte dei consigli regionali dei provvedimenti di cui all'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, potrà essere valutata ai fini dell'applicazione dell'art. 126, comma primo, della Costituzione.
La data prevista nel primo comma dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la cessazione delle gestioni di liquidazione degli enti di cui al precedente primo comma è prorogata al 31 dicembre 1980.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 aprile 1981, n. 678 convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1981, n. 331 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 dicembre 1980 di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è prorogato fino al termine massimo del 30 giugno 1981 o al termine più breve da fissarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti di liquidazione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché per gli eventuali adempimenti di gestione connessi alla attività di assistenza di cui al primo comma del presente articolo, ove richiesti dalle regioni o province autonome con oneri a carico degli stanziamenti alle stesse assegnati sul fondo sanitario nazionale."