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DECRETO-LEGGE 26 novembre 1981, n. 678

Blocco degli organici delle unità sanitarie locali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 gennaio 1982, n. 12 (in G.U. 27/01/1982, n.25).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/06/1994)
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Testo in vigore dal:  28-11-1981 al: 27-1-1982
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate disposizioni per il blocco degli organici delle unità sanitarie locali, finalizzate al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa relativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale e delle successive leggi di approvazione dei piani sanitari regionali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissano le piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali nei limiti del complessivo numero di dipendenti in servizio alla data del 30 aprile 1981, presso le strutture, servizi e presidi delle stesse unità sanitarie locali, e dei posti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto di affidare consulenze professionali, sotto qualsiasi forma, a personale estraneo alle unità sanitarie locali, ad eccezione delle prestazioni non continuative di opera professionale, escluse quelle a carattere sanitario.
I posti vacanti delle piante organiche provvisorie determinate ai sensi del primo comma non possono essere coperti, anche a titolo precario, fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ad eccezione:
a) dei posti vacanti da data non anteriore al 30 aprile 1981 per cessazione dal servizio dei titolari ai sensi dell'art. 52 del citato decreto presidenziale 20 dicembre 1979, n. 761, nonché, previa soppressione dei detti posti, di quelli di diversa qualifica, già vacanti o risultanti dalla trasformazione dei predetti posti soppressi, sempre che la copertura degli stessi comporti oneri iniziali non superiori;
b) dei posti per la cui copertura alla data del 29 settembre 1981 sia stata già attivata la procedura concorsuale ai sensi dell'art. 71, quinto comma, del predetto decreto presidenziale 20 dicembre 1979, n. 761;
c) dei posti per i quali alla data del 29 settembre 1981 siano in corso incarichi temporanei conferiti ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e dell'art. 78, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Le regioni in sede di fissazione delle piante organiche provvisorie determinano le modalità per l'utilizzazione provvisoria del personale eventualmente in soprannumero, in base ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Il Ministro della sanità su richiesta delle regioni, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può autorizzare, in relazione ad indilazionabili esigenze di assistenza ospedaliera, la copertura dei posti vacanti di cui al secondo comma, nonché l'ampliamento delle piante organiche di cui al primo comma e la copertura dei relativi posti limitatamente all'attivazione e al completamento di nuove strutture ambulatoriali e ospedaliere. L'autorizzazione non è richiesta per la copertura dei posti di cui alle lettere a), b) e c).
L'ampliamento delle piante organiche e la copertura dei relativi
posti possono essere disposti direttamente dalle regioni, con deliberazione dei consigli regionali per i servizi e strutture sanitari finalizzati all'attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 23 dicembre 1975, n. 685, 13 maggio 1978, n. 180 e 22 maggio 1978, n. 194, nel limite della quota del Fondo sanitario nazionale assegnata a ciascuna regione e delle somme alle stesse spettanti sugli stanziamenti previsti dalle leggi medesime e da attribuirsi alle unità sanitarie locali. Per gli stessi servizi sono ammesse le consulenze professionali.
Le disposizioni del precedente comma si applicano altresì per l'adeguamento delle strutture igieniche e sanitarie delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono localizzate centrali nucleari e per la predisposizione di centri di decontaminazione da sostanze radioattive per gli interventi di emergenza previsti per le centrali nucleari. In considerazione dell'urgenza della realizzazione di tali iniziative le relative deliberazioni sono assunte dalla giunta regionale; a tal fine, a valere sulla dotazione del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1982, è riservata la somma di 5 miliardi di lire, che sarà assegnata alle regioni interessate con apposita delibera del CIPE, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Per le unità sanitarie locali delle zone dichiarate terremotate della Campania e della Basilicata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, la copertura dei posti vacanti nonché l'ampliamento delle piante organiche e la copertura dei relativi posti sono autorizzati dalle regioni stesse con proprie deliberazioni. I concorsi sono espletati con le procedure di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Le regioni possono, altresì, autorizzare consulenze professionali.
Qualora entro il 31 gennaio 1982 con sia stato emanato il decreto di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti vacanti nelle piante organiche provvisorie, determinate ai sensi dei commi precedenti, possono essere coperti con le procedure concorsuali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modifiche ed integrazioni, salvo che per i concorsi per i quali, a tale data, siano già iniziate le prove d'esame.
È vietata la stipula di accordi integrativi da parte delle regioni o delle unità sanitarie locali che prevedono erogazioni economiche aggiuntive ai contratti o convenzioni nazionali di categorie, nonché accordi che trattino materie o istituti non espressamente demandati a tali sedi da contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie.
Gli accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli.
Fino alla fissazione delle piante organiche provvisorie di cui al primo comma, e ferme le deroghe per le zone dichiarate terremotate, i posti comunque vacanti presso strutture, servizi, presidi da trasferire alle unità sanitarie locali, che non siano coperti anche a titolo precario alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere coperti solo previa autorizzazione del Ministro della sanità, su richiesta della regione, sentito il Consiglio sanitario nazionale.