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DECRETO-LEGGE 26 novembre 1981, n. 678

Blocco degli organici delle unità sanitarie locali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 gennaio 1982, n. 12 (in G.U. 27/01/1982, n.25).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/06/1994)
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Testo in vigore dal: 28-11-1981
al: 27-1-1982
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  necessita'  e   l'urgenza   di   adottare   immediate
disposizioni per il blocco  degli  organici  delle  unita'  sanitarie
locali, finalizzate al contenimento ed alla  razionalizzazione  della
spesa relativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 1981; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  Fino all'entrata in vigore della legge di  approvazione  del  piano
sanitario nazionale e delle  successive  leggi  di  approvazione  dei
piani sanitari regionali, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto,  fissano  le  piante  organiche  provvisorie  delle
unita'  sanitarie  locali  nei  limiti  del  complessivo  numero   di
dipendenti in servizio alla  data  del  30  aprile  1981,  presso  le
strutture, servizi e presidi delle stesse unita' sanitarie locali,  e
dei posti di cui alle lettere a), b) e c) del  secondo  comma.  Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e'  fatto  divieto  di
affidare consulenze professionali, sotto qualsiasi forma, a personale
estraneo alle unita' sanitarie locali, ad eccezione delle prestazioni
non continuative di opera professionale, escluse quelle  a  carattere
sanitario. 
  I posti vacanti delle piante organiche provvisorie  determinate  ai
sensi del primo comma non possono  essere  coperti,  anche  a  titolo
precario, fino all'emanazione del decreto previsto dall'art.  12  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,  ad
eccezione: 
    a) dei posti vacanti da data non anteriore al 30 aprile 1981  per
cessazione dal servizio dei titolari ai sensi dell'art. 52 del citato
decreto presidenziale 20  dicembre  1979,  n.  761,  nonche',  previa
soppressione dei detti posti, di quelli di  diversa  qualifica,  gia'
vacanti  o  risultanti  dalla  trasformazione  dei   predetti   posti
soppressi, sempre  che  la  copertura  degli  stessi  comporti  oneri
iniziali non superiori; 
    b) dei posti per la cui copertura alla data del 29 settembre 1981
sia stata gia' attivata la procedura concorsuale ai  sensi  dell'art.
71, quinto comma, del  predetto  decreto  presidenziale  20  dicembre
1979, n. 761; 
    c) dei posti per i quali alla data del 29 settembre 1981 siano in
corso incarichi temporanei conferiti ai sensi dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n.  130,  e  dell'art.
78, terzo comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 1979, n. 761. 
  Le regioni in sede di fissazione delle piante organiche provvisorie
determinano  le  modalita'  per   l'utilizzazione   provvisoria   del
personale eventualmente in soprannumero, in base ai criteri di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. 
  Il Ministro della sanita' su richiesta delle  regioni,  sentito  il
Consiglio sanitario nazionale,  puo'  autorizzare,  in  relazione  ad
indilazionabili esigenze di assistenza ospedaliera, la copertura  dei
posti vacanti di cui al secondo comma,  nonche'  l'ampliamento  delle
piante organiche di cui al primo comma e la  copertura  dei  relativi
posti limitatamente  all'attivazione  e  al  completamento  di  nuove
strutture  ambulatoriali  e  ospedaliere.  L'autorizzazione  non   e'
richiesta per la copertura dei posti di cui alle lettere a), b) e c). 
L'ampliamento delle piante organiche e la copertura dei relativi 
posti  possono  essere  disposti  direttamente  dalle  regioni,   con
deliberazione dei  consigli  regionali  per  i  servizi  e  strutture
sanitari finalizzati all'attuazione delle leggi 29  luglio  1975,  n.
405, 23 dicembre 1975, n. 685, 13 maggio 1978, n.  180  e  22  maggio
1978, n. 194, nel limite della quota del  Fondo  sanitario  nazionale
assegnata a ciascuna regione e  delle  somme  alle  stesse  spettanti
sugli stanziamenti previsti dalle leggi  medesime  e  da  attribuirsi
alle unita' sanitarie locali. Per gli stessi servizi sono ammesse  le
consulenze professionali. 
  Le disposizioni del precedente  comma  si  applicano  altresi'  per
l'adeguamento delle strutture  igieniche  e  sanitarie  delle  unita'
sanitarie  locali  nel  cui  territorio  sono  localizzate   centrali
nucleari e per la predisposizione di centri  di  decontaminazione  da
sostanze radioattive per gli interventi di emergenza previsti per  le
centrali nucleari. In considerazione dell'urgenza della realizzazione
di tali iniziative  le  relative  deliberazioni  sono  assunte  dalla
giunta regionale; a tal fine, a  valere  sulla  dotazione  del  Fondo
sanitario nazionale per l'anno 1982,  e'  riservata  la  somma  di  5
miliardi di lire, che sara' assegnata alle  regioni  interessate  con
apposita delibera del CIPE, su proposta del Ministro della sanita' di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato. 
  Per le unita' sanitarie locali delle  zone  dichiarate  terremotate
della  Campania  e  della  Basilicata  ai  sensi  dell'art.   4   del
decreto-legge   26   novembre   1980,   n.   776,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, la copertura dei
posti vacanti nonche'  l'ampliamento  delle  piante  organiche  e  la
copertura dei relativi posti sono autorizzati  dalle  regioni  stesse
con proprie deliberazioni. I concorsi sono espletati con le procedure
di cui all'art. 71 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 1979, n. 761.  Le  regioni  possono,  altresi',  autorizzare
consulenze professionali. 
  Qualora entro il 31 gennaio 1982 con sia stato emanato  il  decreto
di cui all'art. 12 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 1979,  n.  761,  i  posti  vacanti  nelle  piante  organiche
provvisorie, determinate  ai  sensi  dei  commi  precedenti,  possono
essere coperti con le procedure concorsuali previste dal decreto  del
Presidente della Repubblica 27  marzo  1969,  n.  130,  e  successive
modifiche ed integrazioni, salvo che per i concorsi per  i  quali,  a
tale data, siano gia' iniziate le prove d'esame. 
  E' vietata la stipula di accordi integrativi da parte delle regioni
o delle unita' sanitarie locali che prevedono  erogazioni  economiche
aggiuntive ai contratti o convenzioni nazionali di categorie, nonche'
accordi che trattino materie o istituti non espressamente demandati a
tali  sedi  da  contratti  collettivi  nazionali  di   lavoro   delle
categorie. 
  Gli accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli. 
  Fino alla fissazione delle piante organiche provvisorie di  cui  al
primo comma, e ferme le deroghe per le zone dichiarate terremotate, i
posti  comunque  vacanti  presso  strutture,  servizi,   presidi   da
trasferire alle unita' sanitarie locali, che non siano coperti  anche
a titolo precario  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  possono  essere  coperti  solo  previa  autorizzazione  del
Ministro della  sanita',  su  richiesta  della  regione,  sentito  il
Consiglio sanitario nazionale.