stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 aprile 1976, n. 156

Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 maggio 1976, n. 350 (in G.U. 03/06/1976, n.144).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  3-5-1976 al: 5-5-1976
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvidenze a favore dell'industria e dell'artigianato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per le partecipazioni statali; Decreta:

Art. 1


Al fine di assicurare la continuità del flusso del credito agevolato per la ristrutturazione industriale, l'intervento nei punti di crisi, il sostegno dell'artigianato, lo svolgimento delle attività istituzionali della GEPI nonché l'apporto alle esportazioni, sono disposte le seguenti misure.
1) Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti da concedere in applicazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, sono autorizzati i seguenti limiti di spesa in aggiunta a quelli già previsti dall'art. 10 della legge 8 agosto 1972, n. 464 e dell'art. 4 della legge 7 giugno 1975, n. 230:
9.000 milioni per l'anno finanziario 1976;
21.000 milioni per l'anno finanziario 1977;
30.000 milioni per l'anno finanziario 1978;
24.000 milioni per gli anni finanziari dal 1979 al 1988.
Si applica il secondo comma del predetto art. 4 della legge 7 giugno 1975, n. 230.
2) Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano ulteriori fondi, entro il limite di 30 miliardi di lire, destinati alla concessione di finanziamenti per le finalità previste dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni, e con le modalità e condizioni previste dalla legge predetta, e successive modificazioni, e dall'art. 1, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 403.
3) Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 380 miliardi ripartita in ragione di lire 15 miliardi per l'anno 1976, di lire 38 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1985 e di lire 23 miliardi per l'anno 1986.
La lettera i) dell'art. 44 della legge 25 luglio 1952, numero 949, come risulta modificato dall'art. 3 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è così sostituita:
"i) determina annualmente, in base alle disponibilità del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi e sentiti i comitati tecnici regionali di cui al precedente art. 37, plafonds di contributo per regioni, assicurando l'integrale accoglimento, nei limiti delle suddette disponibilità, delle domande di finanziamento regolarmente presentate alla Cassa e relative ad imprese insediate nel Mezzogiorno ovvero in zone in cui si manifestino fenomeni di depressione economica o problemi occupazionali derivanti da crisi congiunturali di settore".
4) L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere, per ciascuno degli anni 1976 e 1977, rispettivamente sino a lire 42.000 milioni il primo, e gli altri sino a lire 14.000 milioni ciascuno, all'aumento del capitale per lire 84 miliardi, per ciascuno degli anni 1976 e 1977, della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - Società per azioni costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.
Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977 e l'onere relativo di complessive lire 42.000 milioni sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a conferire la somma di lire 42.000 milioni al patrimonio dell'IMI per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo comma.
5) Il Fondo di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 600 miliardi, da destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, previste dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale.
Al fondo di cui al precedente comma è altresì assegnata la somma di lire 70 miliardi per la concessione di contributi in conto interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni ordinarie, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265.
La complessiva somma di lire 670 miliardi di cui ai commi precedenti, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1977, lire 150 miliardi per l'anno 1978, lire 145 miliardi per l'anno 1979, lire 118 miliardi per l'anno 1980, lire 95 miliardi per l'anno 1981 e lire 92 miliardi per l'anno 1982.