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DECRETO-LEGGE 30 aprile 1976, n. 156

Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 maggio 1976, n. 350 (in G.U. 03/06/1976, n.144).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 3-5-1976
al: 5-5-1976
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre provvidenze a favore
dell'industria e dell'artigianato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato,  di  concerto  con  i  Ministri  per il tesoro, per il
bilancio  e  la  programmazione  economica  e  per  le partecipazioni
statali;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  del  flusso  del credito
agevolato per la ristrutturazione industriale, l'intervento nei punti
di   crisi,   il  sostegno  dell'artigianato,  lo  svolgimento  delle
attivita'   istituzionali   della   GEPI   nonche'   l'apporto   alle
esportazioni, sono disposte le seguenti misure.
  1)  Per  provvedere  alla  corresponsione  dei  contributi in conto
interessi  sui finanziamenti da concedere in applicazione dell'art. 9
della legge 8 agosto 1972, n. 464, sono autorizzati i seguenti limiti
di  spesa in aggiunta a quelli gia' previsti dall'art. 10 della legge
8  agosto  1972,  n.  464 e dell'art. 4 della legge 7 giugno 1975, n.
230:
    9.000 milioni per l'anno finanziario 1976;
    21.000 milioni per l'anno finanziario 1977;
    30.000 milioni per l'anno finanziario 1978;
    24.000 milioni per gli anni finanziari dal 1979 al 1988.
  Si  applica  il  secondo  comma  del  predetto art. 4 della legge 7
giugno 1975, n. 230.
  2)  Il  Ministro  per  il  tesoro  e'  autorizzato  a somministrare
all'Istituto  mobiliare  italiano ulteriori fondi, entro il limite di
30  miliardi di lire, destinati alla concessione di finanziamenti per
le  finalita'  previste  dalla  legge  18  dicembre  1961, n. 1470, e
successive  integrazioni,  e  con  le modalita' e condizioni previste
dalla  legge  predetta,  e  successive  modificazioni, e dall'art. 1,
secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 403.
  3)  Il  Fondo  per  il concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni  di  credito  a favore delle imprese artigiane, costituito
presso  la  Cassa  per  il  credito  alle  imprese artigiane ai sensi
dell'art.  37  della  legge  25  luglio  1952,  n.  949, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  e' incrementato della somma di lire
380  miliardi  ripartita  in  ragione  di lire 15 miliardi per l'anno
1976,  di lire 38 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1985 e
di lire 23 miliardi per l'anno 1986.
  La  lettera i) dell'art. 44 della legge 25 luglio 1952, numero 949,
come  risulta  modificato  dall'art.  3 della legge 7 agosto 1971, n.
685, e' cosi' sostituita:
  "i)  determina  annualmente,  in base alle disponibilita' del fondo
per  il  concorso  nel pagamento degli interessi e sentiti i comitati
tecnici   regionali  di  cui  al  precedente  art.  37,  plafonds  di
contributo  per  regioni,  assicurando  l'integrale accoglimento, nei
limiti  delle suddette disponibilita', delle domande di finanziamento
regolarmente  presentate  alla  Cassa e relative ad imprese insediate
nel  Mezzogiorno  ovvero  in  zone  in cui si manifestino fenomeni di
depressione  economica  o  problemi  occupazionali derivanti da crisi
congiunturali di settore".
  4)  L'Istituto  mobiliare  italiano  (IMI), l'Ente partecipazioni e
finanziamento   industria  manifatturiera  (EFIM),  l'Ente  nazionale
idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI)
sono  autorizzati  a concorrere, per ciascuno degli anni 1976 e 1977,
rispettivamente sino a lire 42.000 milioni il primo, e gli altri sino
a  lire 14.000 milioni ciascuno, all'aumento del capitale per lire 84
miliardi,  per ciascuno degli anni 1976 e 1977, della Societa' per la
gestione  e  partecipazioni  industriali - GEPI - Societa' per azioni
costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.
  Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente i fondi
di  dotazione  dell'EFIM,  dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire
14.000 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977 e l'onere relativo
di  complessive  lire  42.000  milioni  sara' iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.
  Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato a conferire la somma di
lire   42.000  milioni  al  patrimonio  dell'IMI  per  consentire  la
sottoscrizione di cui al precedente primo comma.
  5) Il Fondo di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 28 maggio
1973,   n.  295,  costituito  presso  il  Mediocredito  centrale,  e'
incrementato  della  somma  di  lire  600 miliardi, da destinare alla
corresponsione  di  contributi in conto interessi sulle operazioni di
finanziamento  alle  esportazioni  con  pagamento differito, previste
dalla  legge  28  febbraio 1967, n. 131, effettuate dagli istituti ed
aziende  di  credito  ammessi  ad  operare con lo stesso Mediocredito
centrale.
  Al  fondo di cui al precedente comma e' altresi' assegnata la somma
di  lire  70  miliardi  per  la  concessione  di  contributi in conto
interessi   a  favore  degli  istituti  ed  aziende  di  credito  per
operazioni  ordinarie,  ai  sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della
legge 30 aprile 1962, n. 265.
  La  complessiva  somma  di  lire  670  miliardi  di  cui  ai  commi
precedenti,  sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del
Ministero  del tesoro in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1977,
lire 150 miliardi per l'anno 1978, lire 145 miliardi per l'anno 1979,
lire 118 miliardi per l'anno 1980, lire 95 miliardi per l'anno 1981 e
lire 92 miliardi per l'anno 1982.