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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1974, n. 727

Attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185. (Quinto provvedimento).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2011)
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Testo in vigore dal: 31-1-1975
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  3  della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, in base al
quale  il  Governo  e',  fra l'altro, delegato ad emanare le norme di
attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita'
europee  relativa  alla  sostituzione dei contributi finanziari degli
Stati   membri  con  risorse  proprie  delle  Comunita',  adottata  a
Lussemburgo  il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi
al finanziamento della politica agricola comune;
  Vista  la  decisione  del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione
dei  contributi  finanziari  degli  Stati  membri con risorse proprie
delle Comunita';
  Visto  il regolamento n. 2/71 del Consiglio delle Comunita' europee
in  data  2 gennaio 1971, recante applicazione della decisione del 21
aprile  1970  relativa  alla  sostituzione  dei contributi finanziari
degli Stati membri con risorse proprie delle Comunita';
  Visto  il  regolamento  n.  729/70  del  Consiglio  delle Comunita'
europee relativo al finanziamento della politica agricola comune;
  Visto  il  regolamento n. 2697/70 della commissione delle Comunita'
europee  relativo  alla  messa  a disposizione degli Stati membri dei
mezzi  finanziari della Comunita' a titolo della sezione garanzia del
F.E.O.G.A.;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n.
321;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1971,
n. 1128;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1972,
n. 853;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n.
532;
  Sentita  la  commissione  parlamentare  di cui all'articolo 4 della
legge 23 dicembre 1970, n. 1185;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il  tesoro,  di concerto con i
Ministri  per  gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e
le  foreste,  per  l'industria, il commercio e l'artigianato e per il
commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 4
luglio  1973,  n. 532, con le modificazioni ed integrazioni stabilite
con  il presente decreto, possono applicarsi al pagamento di tutte le
provvidenze  finanziarie,  quali integrazioni di prezzo, sovvenzioni,
aiuti indennita' compensative e premi, disposte dai regolamenti della
Comunita'  economica  europea,  la  cui  erogazione sia affidata alla
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) e
sia  effettuata  con  le  anticipazioni  finanziarie  della Comunita'
stessa.
  Per  le  provvidenze per le quali gli atti definitori delle domande
presentate    dagli    interessati    sono    adottati   direttamente
dall'A.I.M.A., restano invariate le funzioni di controllo preventivo,
su  tali  atti, dell'ufficio di ragioneria e dell'ufficio della Corte
dei conti, di cui all'art. 9 della legge 13 maggio 1966, n. 303.