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LEGGE 23 dicembre 1970, n. 1185

Ratifica ed esecuzione del trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comunità europee e relativi allegati, stipulato a Lussemburgo il 22 aprile 1970, e delega al Governo ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottate a Lussemburgo il 21 aprile 1970.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/01/1976)
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Testo in vigore dal:  25-1-1976
aggiornamenti all'articolo

Art. 3


Il Governo è autorizzato ad emanare non oltre il 31 dicembre 1974 e secondo le scadenze rispettivamente previste dagli articoli 2, 3 e 4 della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, decreti aventi forza di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti nel trattato di cui all'articolo 1 e le disposizioni della decisione di cui al presente articolo.
Il Governo è altresì autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1974, con decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme necessarie ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti:
a) dai regolamenti, dalle direttive e dalle decisioni emesse dagli organi delle Comunità europee per l'attuazione del trattato di cui all'articolo 1 e della decisione di cui al presente articolo;
b) dai regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 novembre 1975, n. 748 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, è prorogato al 31 dicembre 1979".