stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1973, n. 532

Attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185 (IV provvedimento).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2005)
nascondi
Testo in vigore dal: 12-9-1973
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  3  della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, in base al
quale  il  Governo  e',  fra l'altro, delegato ad emanare le norme di
attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita'
europee  relativa  alla  sostituzione dei contributi finanziari degli
Stati   membri  con  risorse  proprie  delle  Comunita',  adottata  a
Lussemburgo  il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi
al finanziamento della politica agricola comune;
  Vista  la  decisione  del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione
dei  contributi  finanziari  degli  Stati  membri con risorse proprie
delle Comunita';
  Visto  il regolamento n. 2/71 del Consiglio delle Comunita' europee
in  data  2 gennaio 1971, recante applicazione della decisione del 21
aprile  1970  relativa  alla  sostituzione  dei contributi finanziari
degli Stati membri con risorse proprie delle Comunita';
  Visto  il  regolamento  n.  729/70  del  Consiglio  delle Comunita'
europee relativo al finanziamento della politica agricola comune;
  Visto  il  regolamento n. 2697/70 della commissione delle Comunita'
europee  relativo  alla  messa  a disposizione degli Stati membri dei
mezzi  finanziari della Comunita' a titolo della Sezione garanzia del
F.E.O.G.A.;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n.
321;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1971,
n. 1128;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1972,
n. 853;
  Sentita  la  commissione parlamentare di cui all'art. 4 della legge
23 dicembre 1970, n. 1185;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il  tesoro,  di concerto con i
Ministri  per  gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e
le  foreste,  per  l'industria, il commercio e l'artigianato e per il
commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per  la  corresponsione  delle  integrazioni di prezzo dell'olio di
oliva  e  del  grano  duro  previste  dai regolamenti della Comunita'
economica  europea,  l'A.I.M.A.  dispone  il  pagamento  agli  aventi
titolo, a mezzo assegno circolare non trasferibile che viene emesso a
favore del beneficiario da parte di un istituto di credito di diritto
pubblico  per  l'importo  corrispondente  alla  quantita' di prodotto
ammessa  all'integrazione.  L'assegno  circolare  deve essere spedito
all'indirizzo  del  beneficiario  medesimo, con tassa a suo carico, a
mezzo del servizio postale.
  I  rapporti  tra  l'A.I.M.A. e l'istituto di credito incaricato del
servizio  di  emissione  e spedizione degli assegni sono regolati con
apposita convenzione.
  La  spedizione  dell'assegno  da  parte  dell'istituto  di credito,
incaricato  del  servizio,  ha valore liberatorio del pagamento della
somma indicata nell'assegno.
  Nel   caso   di   mancata  riscossione  da  parte  dei  beneficiari
dell'assegno   la   relativa  somma  dovra'  affluire  alla  gestione
finanziaria dell'A.I.M.A. a cura dello stesso istituto di credito.
  Gli  atti  autorizzativi  della  somministrazione  all'istituto  di
credito  incaricato, delle somme occorrenti al pagamento, sono emessi
dal   Ministro  presidente  dell'A.I.M.A.  o,  per  sua  delega,  dal
direttore  generale  dell'A.I.M.A.  sulle  disponibilita' finanziarie
assegnate  dalla Comunita' economica europea e sono soggetti al visto
ed  alla  registrazione  presso  gli  organi  di controllo sugli atti
dell'A.I.M.A.