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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1973, n. 532

Attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185 (IV provvedimento).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2005)
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Testo in vigore dal:  12-9-1973

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, in base al quale il Governo è, fra l'altro, delegato ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune;
Vista la decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità;
Visto il regolamento n. 2/71 del Consiglio delle Comunità europee in data 2 gennaio 1971, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità;
Visto il regolamento n. 729/70 del Consiglio delle Comunità europee relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visto il regolamento n. 2697/70 della commissione delle Comunità europee relativo alla messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari della Comunità a titolo della Sezione garanzia del F.E.O.G.A.;
Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


Per la corresponsione delle integrazioni di prezzo dell'olio di oliva e del grano duro previste dai regolamenti della Comunità economica europea, l'A.I.M.A. dispone il pagamento agli aventi titolo, a mezzo assegno circolare non trasferibile che viene emesso a favore del beneficiario da parte di un istituto di credito di diritto pubblico per l'importo corrispondente alla quantità di prodotto ammessa all'integrazione. L'assegno circolare deve essere spedito all'indirizzo del beneficiario medesimo, con tassa a suo carico, a mezzo del servizio postale.
I rapporti tra l'A.I.M.A. e l'istituto di credito incaricato del servizio di emissione e spedizione degli assegni sono regolati con apposita convenzione.
La spedizione dell'assegno da parte dell'istituto di credito, incaricato del servizio, ha valore liberatorio del pagamento della somma indicata nell'assegno.
Nel caso di mancata riscossione da parte dei beneficiari dell'assegno la relativa somma dovrà affluire alla gestione finanziaria dell'A.I.M.A. a cura dello stesso istituto di credito.
Gli atti autorizzativi della somministrazione all'istituto di credito incaricato, delle somme occorrenti al pagamento, sono emessi dal Ministro presidente dell'A.I.M.A. o, per sua delega, dal direttore generale dell'A.I.M.A. sulle disponibilità finanziarie assegnate dalla Comunità economica europea e sono soggetti al visto ed alla registrazione presso gli organi di controllo sugli atti dell'A.I.M.A.