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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 9

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale.

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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-2-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87, comma quinto, 117,  118  e  la  disposizione
VIII transitoria della Costituzione; 
  Vista la legge 16 maggio 1970, n.  281,  concernente  provvedimenti
finanziari per le  Regioni  a  statuto  ordinario,  che  all'art.  17
conferisce delega al Governo per il passaggio delle  funzioni  e  del
personale statali alle regioni; 
  Sentite le Regioni a statuto ordinario; 
  Udito il parere della Commissione  parlamentare  per  le  questioni
regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le  finanze
e per il bilancio e la programmazione economica; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e
periferici dello  Stato  in  materia  di  beneficenza  pubblica  sono
trasferite, per il rispettivo  territorio,  alle  Regioni  a  statuto
ordinario. 
  Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti: 
    a) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza  previste
dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, che operano nel territorio regionale; 
    b) gli enti comunali di assistenza di cui  alla  legge  3  giugno
1937, n. 847, e successive modificazioni; 
    c) le controversie in materia di spedalita' di  cui  all'art.  80
della legge 17 luglio 1890, n. 6972,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; nell'ipotesi che tali controversie insorgano  tra  enti
appartenenti a regioni diverse, la determinazione della competenza  a
decidere e' effettuata in relazione al luogo di  residenza  di  colui
che ha usufruito delle cure di spedalita'; 
    d) il mantenimento degli inabili al lavoro che si  trovino  nelle
condizioni di cui  all'art.  154  del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
e siano segnalati dalla autorita' locale di pubblica  sicurezza  agli
organi  regionali;  le  rette  per  l'ospitalita'  di  minori  presso
istituti educativo-assistenziali e di anziani presso case di riposo; 
    e)  i  controlli  sugli  enti  comunali  di  assistenza  e  sulle
istituzioni pubbliche di assistenza  e  beneficenza  poste  sotto  la
disciplina della legge 17 luglio  1890,  numero  6972,  e  successive
modificazioni; gli interventi assistenziali effettuati  dai  comitati
provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell'art. 2
del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173; 
    f) l'assistenza estiva ed invernale in favore di minori; 
    g) l'assistenza in natura  da  effettuare  con  distribuzione  di
materiale vario agli assistibili bisognosi; l'assistenza in natura  e
l'assistenza sanitaria e  farmaceutica,  in  favore  delle  categorie
assistibili, di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31  luglio
1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646; 
    h)  gli  interventi  in  favore  dei  profughi  italiani  e   dei
rimpatriati, successivamente alla prima assistenza, di cui alla legge
19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge  25  luglio  1971,  n.
568; 
    i) ogni altra funzione amministrativa esercitata dai  prefetti  e
dagli altri organi centrali e periferici dello Stato  in  materia  di
beneficenza pubblica, fermo restando quanto disposto  dai  successivi
articoli. 
  La vigilanza e la tutela sugli enti comunali di assistenza e  sulle
altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza  che  operano
nel territorio regionale sono  esercitate  dall'organo  regionale  di
controllo, previsto dall'art. 130 della Costituzione, e  si  svolgono
con le modalita' di cui al capo terzo del titolo quinto  della  legge
10 febbraio 1953, n. 62. 
  Gli atti soggetti al  controllo  di  merito  sono  quelli  indicati
nell'art. 36 della legge  17  luglio  1890,  n.  6972,  e  successive
modificazioni.