LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

Sulle Opere Pie. (090U6972)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/2000)
Testo in vigore dal: 1-7-1954
aggiornamenti all'articolo
 
                              Art. 80. 
 
  ((Le controversie fra Province, Comuni,  istituti  mutualistici  ed
assicurativi    di    diritto    pubblico,    consorzi    provinciali
antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e  beneficenza
per il rimborso di spese di spedalita', di soccorso e  di  assistenza
rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge o di  statuti,
comprese quelle relative al mantenimento degli inabili  al  lavoro  a
norma del regio decreto-legge 19 novembre 1889, n. 6535, sono  decise
in via amministrativa dal prefetto della Provincia  in  cui  ha  sede
l'istituzione che ha effettuato il ricovero su parere conforme di una
Commissione composta dal consigliere di prefettura  incaricato  della
vigilanza sul servizio delle opere pie, dal medico provinciale e  dal
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. 
 
  La decisione del prefetto e' definitiva. Contro di essa e'  ammesso
ricorso soltanto per motivi legittimi)). 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915,  n.  1847  ha  disposto
(con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica  avra'  effetto  dal
giorno 10 gennaio 1916. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con  l'art.
44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a
decorrere dal 1° luglio 1924. 
  Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al
decreto stesso anche prima, a misura che vengano  compiuti  gli  atti
preparatori per l'esecuzione di esso". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il Decreto  11  febbraio  1924  (in  G.U.  19/02/19,  n.  42),  nel
modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841,  ha
conseguentemente disposto (con  l'art.  1,  comma  1)  che  "E'  data
esecuzione,  a  decorrere  dal  1°  marzo  1924,  alle   disposizioni
contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13,  14,  15,  16,
17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29,  30,  31,  32,
33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre  1923,
n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due  ultimi  capoversi
dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19,  negli  ultimi  dieci
capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".