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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 425

Attribuzioni ed ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica. (045U0425)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/02/1950)
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Testo in vigore dal:  8-8-1945

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 380, che istituisce il Ministero dell'assistenza post-bellica;
Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 107, che istituisce un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, che istituisce un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 110, che istituisce un Alto Commissariato per i reduci;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 393, che sopprime il Ministero dell'Italia occupata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprite 1945, n. 158, sull'assistenza ai patrioti dell'Italia liberata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina per l'aeronautica; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Il Ministero dell'assistenza post-bellica ha il compito di provvedere, promuovere, dirigere e coordinare assistenza morale e materiale:
a) dei partigiani;
b) dei reduci di guerra;
c) dei prigionieri di guerra, dei militari internati e delle loro famiglie;
d) dei profughi e delle altre vittime civili della guerra;
e) dei rimpatriati dall'estero.

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni sul soccorso dovuto ai congiunti bisognosi dei prigionieri di guerra ed ai congiunti dei civili deportati dai tedeschi, la cui erogazione rimane di competenza del Ministero dell'interno.