LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

Sulle Opere Pie. (090U6972)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/2000)
Testo in vigore dal: 5-3-1924
aggiornamenti all'articolo
 
                              Art. 36. 
 
  Sono   soggetti   all'approvazione   della    Giunta    provinciale
amministrativa: 
 
    a) i bilanci preventivi, la destinazione delle nuove  e  maggiori
entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo, quando  per  se'
stesso, oppure cumulato con altri storni precedentemente  effettuati,
diminuisca o annienti rispettivamente i capitoli, cui  si  riferisce,
in ragione di piu' di un  quarto  dello  stanziamento  originario  di
spesa annua; 
 
    b) le deliberazioni relative a locazioni e conduzioni di immobili
per un periodo eccedente i nove anni; 
 
    c) le deliberazioni relative a trasformazioni  o  diminuzioni  di
patrimonio delle istituzioni di prima classe per un valore  superiore
a L. 3000 e quelle delle altre istituzioni per un valore superiore  a
L. 1000; 
 
    d) le deliberazioni delle istituzioni di prima classe  per  stare
in giudizio nelle liti che in prima istanza siano di  competenza  del
Tribunale e tutte  le  deliberazioni  per  stare  in  giudizio  delle
istituzioni di seconda classe, fatta in ogni  caso  eccezione  per  i
provvedimenti conservativi nei casi di urgenza  e  salvo,  in  questi
casi, l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione; 
 
    e) le deliberazioni che  stabiliscano  o  modifichino  le  piante
organiche degli impiegati e salariati; 
 
    f) i regolamenti interni di amministrazione. 
 
  Alle  sedute  della  Giunta  assiste,  con  voto   consultivo,   il
ragioniere  capo  della  prefettura,  quando  siano  trattati  affari
attinenti alla finanza delle istituzioni. 
                                                            (3) ((4)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con  l'art.
44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a
decorrere dal 1° luglio 1924. 
  Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al
decreto stesso anche prima, a misura che vengano  compiuti  gli  atti
preparatori per l'esecuzione di esso". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il Decreto  11  febbraio  1924  (in  G.U.  19/02/19,  n.  42),  nel
modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841,  ha
conseguentemente disposto (con  l'art.  1,  comma  1)  che  "E'  data
esecuzione,  a  decorrere  dal  1°  marzo  1924,  alle   disposizioni
contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13,  14,  15,  16,
17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29,  30,  31,  32,
33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre  1923,
n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due  ultimi  capoversi
dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19,  negli  ultimi  dieci
capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".