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DECRETO-LEGGE 30 settembre 1969, n. 646

Provvedimenti a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 novembre 1969, n. 828 (in G.U. 29/11/1969, n.302).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-10-1969 al: 29-11-1969
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali;
Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, numero 1088;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme intese a disporre interventi per le aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Interventi per la ripresa produttiva


Per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole che abbiano riportato gravi danni in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche o delle eccezionali calamità naturali verificatesi entro il 31 dicembre 1969 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
1) per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, quinto comma, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, lire 5.200 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1969 in aggiunta alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 21, numeri 1 e 3, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;
2) per la corresponsione del concorso statale nel pagamento degli interessi e del contributo nelle rate di ammortamento dei prestiti di esercizio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, lire 2.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per ciascuno degli esercizi finanziari 1969-1970-1971-1972 e 1973, in aggiunta all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 21, lettera a), del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;
3) per la concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1973, in aggiunta alla autorizzazione prevista dall'articolo 21, lettera b), del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;
4) per la concessione di contributi e concorsi statali di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, al fine di favorire la commercializzazione delle produzioni danneggiate in conseguenza degli eventi contemplati dal presente decreto, lire 800 milioni in aumento alle autorizzazioni di spesa di cui alla lettera f) dell'articolo 45 della richiamata legge 27 ottobre 1966, n. 910.