stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 settembre 1969, n. 646

Provvedimenti a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 novembre 1969, n. 828 (in G.U. 29/11/1969, n.302).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 2-10-1969
al: 29-11-1969
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Vista  la  legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le
zone agrarie danneggiate da calamita' naturali;
  Vista  la  legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per
lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970;
  Visto  il  decreto-legge  30  agosto  1968, n. 917, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, numero 1088;
  Visto  il  decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con
modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di emanare norme
intese  a  disporre interventi per le aziende agricole danneggiate da
eccezionali calamita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'agricoltura e le foreste, di
concerto  con  i  Ministri  per  le  finanze,  per il tesoro e per il
bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                Interventi per la ripresa produttiva

  Per  la  ripresa  dell'efficienza produttiva delle aziende agricole
che  abbiano  riportato  gravi danni in conseguenza delle eccezionali
avversita'   atmosferiche  o  delle  eccezionali  calamita'  naturali
verificatesi  entro  il  31  dicembre  1969 sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa:
    1)  per  la  concessione  dei contributi in conto capitale di cui
all'articolo  1  e all'articolo 2, quinto comma, del decreto-legge 30
agosto  1968,  n.  917, convertito, con modificazioni, nella legge 21
ottobre  1968,  n. 1088, lire 5.200 milioni da iscriversi nello stato
di  previsione  della  spesa  del  Ministero dell'agricoltura e delle
foreste   per   l'esercizio   finanziario   1969   in  aggiunta  alle
autorizzazioni  di  spesa  di  cui all'articolo 21, numeri 1 e 3, del
decreto-legge   18   dicembre   1968,   n.   1233,   convertito,  con
modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;
    2) per la corresponsione del concorso statale nel pagamento degli
interessi e del contributo nelle rate di ammortamento dei prestiti di
esercizio  di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n.
917,  convertito,  con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n.
1088,  lire  2.000  milioni  da  iscriversi nello stato di previsione
della  spesa  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste per
ciascuno  degli  esercizi  finanziari  1969-1970-1971-1972 e 1973, in
aggiunta  all'autorizzazione  di  spesa  prevista  dall'articolo  21,
lettera  a), del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito,
con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;
    3)  per  la  concessione  del  concorso  statale  sui prestiti di
esercizio  di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 agosto 1968, n.
917,  convertito,  con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n.
1088,  lire  500  milioni  per ciascuno degli esercizi finanziari dal
1969  al 1973, in aggiunta alla autorizzazione prevista dall'articolo
21,  lettera  b),  del  decreto-legge  18  dicembre  1968,  n.  1233,
convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;
    4)  per  la  concessione  di contributi e concorsi statali di cui
all'articolo  8  della  legge  27  ottobre  1966,  n. 910, al fine di
favorire  la  commercializzazione  delle  produzioni  danneggiate  in
conseguenza  degli  eventi contemplati dal presente decreto, lire 800
milioni  in  aumento alle autorizzazioni di spesa di cui alla lettera
f) dell'articolo 45 della richiamata legge 27 ottobre 1966, n. 910.