stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1968, n. 1233

Ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 febbraio 1969, n. 7 (in G.U. 15/02/1969, n.41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1970)
Testo in vigore dal:  16-2-1969
aggiornamenti all'articolo

Art. 21

((In relazione ai))
danni causati dalle calamità naturali e dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi
((nell'ultimo quadrimestre del 1968))
, sono autorizzate le seguenti spese da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1969:
1) lire
((5.500 milioni))
per la concessione delle provvidenze di cui al primo ed all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, in aumento all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088;
((2) lire 9.500 milioni per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, nonché delle opere ed impianti di carattere collettivo, ai termini dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni. Di detta somma non meno di lire 1.500 milioni saranno destinate al ripristino delle opere di bonifica montana. Possono essere eseguiti lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.
Per il ripristino o la sistemazione delle strade poderali e interpoderali, piano viabile, opere d'arte, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, gli interessati sono autorizzati dall'ispettorato provinciale per la agricoltura competente per territorio a provvedere direttamente con contributi fino ad un massimo di lire 600 mila per le strade interpoderali e di lire 300 mila per quelle poderali. A tale scopo il presidente del consorzio, ove questo sia legalmente costituito o un delegato degli utenti della strada interessata dovrà produrre apposita domanda in carta libera all'ispettorato provinciale per l'agricoltura con firma autenticata dal sindaco o da un pubblico ufficiale))
.
3) lire 2 miliardi per la concessione dei contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione di cui al quinto e sesto comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in aumento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 dello stesso decreto-legge n. 917.
((Le sovvenzioni previste al comma precedente sono concesse nella misura massima di 450.000 lire per ettaro di terreno investito a colture viticole, frutticole, orticole, quando, oltre alle perdite delle anticipazioni colturali, siano necessari lavori di risistemazione superficiale del terreno.
Ai conduttori delle aziende agricole i cui terreni per effetto delle calamità verificatesi nell'autunno 1968 non abbiano potuto essere seminati nell'annata agraria 1968-69 con la conseguente perdita totale del reddito, oltre alla sovvenzione per la perdita delle anticipazioni colturali è concesso un indennizzo di 120.000 lire per ettaro))
.
Sono autorizzati, altresì, i seguenti limiti di impegno:
((a) lire 2.000 milioni per la concessione del concorso statale negli interessi e del contributo nella rata di ammortamento dei prestiti quinquennali con abbuono di quota parte del capitale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1973, in aumento alla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917;
b) lire 1.000 milioni per la concessione del concorso statale negli interessi sui prestiti di esercizio di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1973, in aumento alla autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241))
;
Gli interventi
((di cui ai punti 1) e 3) del primo comma ed alla lettera a) del secondo comma))
saranno attuati nei territori delimitati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.