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LEGGE 21 luglio 1960, n. 739

Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1968)
Testo in vigore dal:  19-11-1966
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Art. 8


Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può assumere a suo totale carico le spese, comprese quelle di studio e di progettazione, occorrenti per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte dagli eventi di cui all'art. 1 ovvero per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani danneggiati. Possono anche essere eseguiti lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.
Le stesse disposizioni si applicano per il ripristino delle strade interpoderali, degli acquedotti, degli elettrodotti e delle reti idrauliche ed impianti irrigui a servizio di più predii anche se non ricadenti in comprensori di bonifica.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 NOVEMBRE 1966, N. 976, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1966, N. 1142))
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