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DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1968, n. 1233

Ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 febbraio 1969, n. 7 (in G.U. 15/02/1969, n.41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1970)
Testo in vigore dal: 16-2-1969
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Visto il decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149, recante ulteriori
provvedimenti   in   favore   delle   zone  colpite  dalle  alluvioni
dell'autunno 1968;
  Ritenuta   la   necessita'  ed  urgenza  di  assicurare,  anche  in
conformita'  alle indicazioni manifestate dagli organi legislativi in
relazione  allo  stato  dei  lavori  parlamentari,  la continuita' di
applicazione  degli  interventi  e  delle  provvidenze  previsti  dal
decreto-legge medesimo;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro,
per  il  bilancio e la programmazione economica, per la difesa, per i
lavori  pubblici,  per  l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e
l'aviazione civile e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  ((Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta  dei Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e
l'artigianato  e  per  i lavori pubblici, di concerto con il Ministro
per il tesoro, sentite le amministrazioni delle province interessate,
alle quali e' assegnato un termine di 20 giorni per la risposta, sono
indicati  i  comuni  colpiti  dalle  alluvioni,  smottamenti, frane e
mareggiate  verificatisi  nell'ultimo quadrimestre del 1968, ai quali
si  applicano  le provvidenze previste negli articoli 11, 12, 13, 22,
23, 25, 26, 33, 34 e 41 del presente decreto.
  I comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente comma
che  non  siano gia' compresi nei decreti suddetti possono richiedere
di  esservi  inclusi,  con  domanda  da  presentare al Presidente del
Consiglio  dei  Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  La domanda e' corredata dal parere dell'amministrazione provinciale
e ad essa e' allegata una relazione del genio civile)).