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DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1968, n. 1233

Ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 febbraio 1969, n. 7 (in G.U. 15/02/1969, n.41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1970)
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Testo in vigore dal:  18-12-1968 al: 15-2-1969
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;
Ritenuta la necessità ed urgenza di assicurare, anche in conformità alle indicazioni manifestate dagli organi legislativi in relazione allo stato dei lavori parlamentari, la continuità di applicazione degli interventi e delle provvidenze previsti dal decreto-legge medesimo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per la difesa, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1


Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono indicati i comuni colpiti dalle alluvioni dell'autunno del 1968 ai quali si applicano le provvidenze previste negli articoli 11, 12, 13, 22, 23, 25, 26, 33, 34 e 41 del presente decreto.