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DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1968, n. 1233

Ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 febbraio 1969, n. 7 (in G.U. 15/02/1969, n.41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1970)
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Testo in vigore dal: 18-12-1968
al: 15-2-1969
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Visto il decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149, recante ulteriori
provvedimenti   in   favore   delle   zone  colpite  dalle  alluvioni
dell'autunno 1968;
  Ritenuta   la   necessita'  ed  urgenza  di  assicurare,  anche  in
conformita'  alle indicazioni manifestate dagli organi legislativi in
relazione  allo  stato  dei  lavori  parlamentari,  la continuita' di
applicazione  degli  interventi  e  delle  provvidenze  previsti  dal
decreto-legge medesimo;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro,
per  il  bilancio e la programmazione economica, per la difesa, per i
lavori  pubblici,  per  l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e
l'aviazione civile e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta
dei   Ministri   per  l'interno,  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato  e  per  i lavori pubblici, di concerto con il Ministro
per  il  tesoro,  sono  indicati  i  comuni  colpiti  dalle alluvioni
dell'autunno  del  1968 ai quali si applicano le provvidenze previste
negli  articoli  11, 12, 13, 22, 23, 25, 26, 33, 34 e 41 del presente
decreto.