LEGGE 21 luglio 1960, n. 739

Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamita' naturali e provvidenze per le imprese industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1968)
Testo in vigore dal: 19-11-1966
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8.

  Il  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste puo' assumere a suo
totale carico le spese, comprese quelle di studio e di progettazione,
occorrenti  per  il  ripristino  delle  opere  pubbliche  di bonifica
danneggiate  o distrutte dagli eventi di cui all'art. 1 ovvero per la
sistemazione  idraulico-forestale  ed  agraria  nei territori montani
danneggiati.  Possono  anche  essere  eseguiti  lavori  diretti  alla
migliore efficienza delle opere da ripristinare.
  Le  stesse disposizioni si applicano per il ripristino delle strade
interpoderali,  degli  acquedotti,  degli  elettrodotti  e delle reti
idrauliche ed impianti irrigui a servizio di piu' predii anche se non
ricadenti in comprensori di bonifica.
  ((COMMA  ABROGATO DAL D.L. 18 NOVEMBRE 1966, N. 976, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1966, N. 1142)).