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DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1967, n. 1211

Proroga dei massimali retributivi in materia di assegni familiari.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 17 febbraio 1968, n. 56 (in G.U. 19/02/1968, n.44).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-12-1967 al: 15-12-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i massimali retributivi in materia di assegni familiari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'art. 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, già prorogata al 30 giugno 1965, al 31 marzo 1966, al 31 dicembre 1966, e al 31 dicembre 1967, rispettivamente dall'art. 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433, dall'art. 1 della legge 5 luglio 1965, n. 833, dall'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 310 e dall'art. 63 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono ulteriormente prorogati fino al 31 luglio 1968.