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DECRETO-LEGGE 29 marzo 1966, n. 129

Proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati nonchè proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 1966, n. 310 (in G.U. 28/05/1966, n.130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/1974)
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Testo in vigore dal:  29-3-1966

Art. 7


Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'art. 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, già prorogate al 30 giugno 1965 e al 31 marzo 1966, rispettivamente dall'art. 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433, e dall'art. 1 della legge 5 luglio 1965, n. 833, sono ulteriormente prorogate fino ai 31 dicembre 1966.