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DECRETO-LEGGE 29 marzo 1966, n. 129

Proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati nonchè proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 1966, n. 310 (in G.U. 28/05/1966, n.130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/1974)
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Testo in vigore dal:  29-3-1966 al: 28-5-1966
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare le disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, nonché di prorogare i massimali per i contributi relativi agli assegni familiari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Il trattamento previsto dall'art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, prorogata dall'art. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 833, nonché quello previsto dall'art. 3 della legge 5 luglio 1965, n. 833, compete, secondo le modalità, misure e condizioni indicate nei predetti articoli, anche agli operai delle aziende industriali che vengano sospesi dal lavoro o lavorino ad orario ridotto nel periodo dal 1 luglio 1966 al 31 dicembre 1966.
Nei confronti degli operai delle aziende industriali dell'edilizia ed affini il trattamento previsto dall'art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, prorogato dall'art. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 833, è applicato per il periodo dal 1 luglio 1966 al 31 dicembre 1966, nei limiti stabiliti dal primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 31.