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LEGGE 23 giugno 1964, n. 433

Norme in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni degli operai dell'industria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/1965)
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Testo in vigore dal:  1-7-1964

Art. 2


Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono prorogate fino al 30 giugno
1965. Correlativamente il termine del 1 luglio 1964, fissato dall'ultimo comma dello stesso articolo, è prorogato al 1 luglio 1965.