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LEGGE 17 ottobre 1961, n. 1038

Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e la determinazione del contributo per la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/1968)
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Testo in vigore dal:  30-4-1968
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Art. 25


La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La nuova misura degli assegni e dei contributi di cui alle tabelle annesse alla presente legge si applica dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Per i lavoratori iscritti negli elenchi anagrafici della agricoltura le prestazioni, saranno corrisposte nella misura prevista dalla tabella A) annessa alla presente legge a decorrere dal 1 luglio 1961.
Dalla data di applicazione di cui al secondo comma del presente articolo, e limitatamente al 30 giugno 1964, sono stabiliti ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari, un massimale retributivo pari a lire 2.000 giornaliere per le aziende classificate commerciali secondo la vigente legislazione previdenziale, nonché per le aziende classificate artigiane ai sensi del decreto ministeriale 2 febbraio 1948 e successive modificazioni ed integrazioni ed un massimale pari a lire 2.500 giornaliere per tutte le altre aziende. (1) (2) (3) (4)
((5))

Per le aziende classificate artigiane secondo le norme del precedente comma fino al 30 giugno 1964 il contributo è calcolato sulla retribuzione effettiva lorda, dedotta una somma giornaliera, come dalla tabella D) annessa alla presente legge. (1) (2) (3) (4)
((5))

A decorrere dal 1 luglio 1964 il pagamento di tutti i contributi previsti dal presente articolo e dalle tabelle annesse alla legge sarà effettuato sull'intera retribuzione, escluso ogni massimale ed ogni deduzione. (1) (2)
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 giugno 1964, n. 433 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono prorogate fino al 30 giugno 1965. Correlativamente il termine del 1 luglio 1964, fissato dall'ultimo comma dello stesso articolo, è prorogato al 1 luglio 1965".
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 5 luglio 1965, n. 833 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961 n. 1038, già prorogate al 30 giugno 1965 con l'articolo 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433, sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 1966".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo 25 ha effetto dal 1 aprile 1966".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 29 marzo 1966, n. 129 convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 1966, n. 310 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'art. 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, già prorogate al 30 giugno 1965 e al 31 marzo 1966, rispettivamente dall'art. 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433, e dall'art. 1 della legge 5 luglio 1965, n. 833, sono ulteriormente prorogate fino ai 31 dicembre 1966".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 dicembre 1967, n. 1211 convertito senza modificazioni dalla L. 17 febbraio 1968, n. 56 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'art. 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, già prorogata al 30 giugno 1965, al 31 marzo 1966, al 31 dicembre 1966, e al 31 dicembre 1967, rispettivamente dall'art. 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433, dall'art. 1 della legge 5 luglio 1965, n. 833, dall'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 310 e dall'art. 63 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono ulteriormente prorogati fino al 31 luglio 1968".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "Le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, prorogate al 31 luglio 1968 dal decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1211, convertito nella legge 17 febbraio 1968, n. 56, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1970".