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DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1967, n. 1211

Proroga dei massimali retributivi in materia di assegni familiari.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 17 febbraio 1968, n. 56 (in G.U. 19/02/1968, n.44).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 21-12-1967
al: 15-12-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di prorogare i
massimali retributivi in materia di assegni familiari;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio
e la programmazione economica e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  contenute  nei commi quarto e quinto dell'art. 25
della  legge  17  ottobre  1961, n. 1038, gia' prorogata al 30 giugno
1965,  al  31 marzo 1966, al 31 dicembre 1966, e al 31 dicembre 1967,
rispettivamente  dall'art.  2  della  legge  23  giugno 1964, n. 433,
dall'art.  1  della  legge  5  luglio  1965,  n. 833, dall'art. 7 del
decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, convertito nella legge 26 maggio
1966,  n.  310  e dall'art. 63 del decreto-legge 18 novembre 1966, n.
976,   convertito  nella  legge  23  dicembre  1966,  n.  1142,  sono
ulteriormente prorogati fino al 31 luglio 1968.