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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1953, n. 917

Proroga delle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.

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Testo in vigore dal: 20-12-1953
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
  Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
  Vista  la  tariffa  generale  dei  dazi  doganali  di importazione,
approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
  Visto  il  decreto  Presidenziale  8 luglio 1950, n. 453, che detta
norme  temporanee  per  la  prima  applicazione  della  nuova tariffa
doganale dei dazi di importazione;
  Visti  i  decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre
1950,  n.  919;  31  gennaio  1951,  n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30
giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169;
10  luglio  1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953,
n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58 e 20 novembre 1953, n. 844, che recano
delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne
prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1953;
  Visto  il  decreto  Presidenziale  9  ottobre  1953,  n.  731,  che
modifica,  a  non  oltre  il  31  luglio 1954, il regime daziario del
bestiame e delle carni;
  Vista  la  legge  5  aprile  1950,  n. 295, che da' piena ed intera
esecuzione   all'Accordo   generale  sulle  tariffe  doganali  e  sul
commercio  concluso  a  Ginevra  il  30  ottobre 1947, ed all'Accordo
tariffario  concluso  tra  l'Italia  e le Parti contraenti ed i Paesi
aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
  Vista  la  legge  27 ottobre 1951; n. 1172, che da' piena ed intera
esecuzione  all'Accordo  tariffario  concluso fra l'Italia e le Parti
contraenti  ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del
21 aprile 1951;
  Vista  la  legge  14  aprile  1952,  n.  560,  che  ratifica  e da'
esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio
1950;
  Vista  la  legge  31  ottobre  1952,  n.  2360,  che  approva e da'
esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso
a Roma il 7 marzo 1950;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  di mantenere i dazi della vigente tariffa
doganale al livello stabiliti con le anzidette norme temporanee;
  Sentita  la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3
della  legge  24  dicembre  1949,  n.  993,  e confermata con legge 7
dicembre 1952, n. 1846;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per
l'agricoltura  e  le foreste, per l'industria ed il commercio, per il
commercio con l'estero e per la marina mercantile;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  norme  temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa
doganale   dei   dazi   di   importazione,   stabilite   col  decreto
Presidenziale  8  luglio  1950,  n.  453,  e  successive  aggiunte  e
modificazioni,  ed  in  vigore  alla  data del presente decreto, sono
prorogate a non oltre il 14 luglio 1954.
  Resta  ferma,  per i dazi del bestiame e delle carni, la scadenza a
non  oltre  il  31  luglio 1954 stabilita col decreto Presidenziale 9
ottobre 1953, n. 731.