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DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 1948, n. 66

Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/2018)
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Testo in vigore dal: 4-12-2018
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Sulla  proposta  del  Guardasigilli,  Ministro  per  la  grazia   e
giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno; 
 
                              PROMULGA 
 
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 10 gennaio 1948: 
                               Art. 1. 
 
  Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione,
depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie  ((in
una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce  o  ingombra  una
strada  ordinaria  o  ferrata,  ad  eccezione   dei   casi   previsti
dall'articolo 1-bis,)), e' punito con la  reclusione  da  uno  a  sei
anni. 
  La stessa pena  si  applica  nei  confronti  di  chi,  al  fine  di
ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona congegni o altri
oggetti di qualsiasi specie in una zona portuale  o  nelle  acque  di
fiumi, canali o laghi, o comunque le ostruisce o le ingombra. 
  La pena e' raddoppiata se il fatto e'  commesso  da  piu'  persone,
anche non riunite, ovvero se e' commesso usando violenza  o  minaccia
alle persone o violenza sulle cose. 
                                                   (1)(2)(3)(4)(5)(6) 
 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.P.R. 25 ottobre 1968, n. 1084 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 1, lettera c))che "E' concessa amnistia  per
i seguenti reati, se commessi, anche con finalita' politiche, a causa
ed  in  occasione  di  agitazioni  e  manifestazioni  studentesche  o
sindacali [...] reati di cui all'articolo 1 del  decreto  legislativo
22 gennaio 1948, n. 66". 
  - (con l'art. 3, comma 1) che "L'amnistia ha efficacia per i  reati
commessi fino al 27 giugno 1968". 
  - (con l'art. 5, comma 1) che " E' concesso indulto, per i reati di
cui all'articolo 1 commessi fino al 27 giugno  1968,  in  misura  non
superiore a due anni per le  pene  detentive,  e  per  l'intera  pena
pecuniaria, in favore di quanti non beneficiano dell'amnistia". 
  - (con l'art. 7, comma 1) che "Sono altresi' concessi  amnistia  ed
indulto per i reati di cui alla lettera c) del precedente articolo  1
commessi a causa od  in  occasione  di  agitazioni  e  manifestazioni
connesse al disastro del Vajont fino al 27 giugno 1968". 
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AGGIORNEMNTO (2) 
  Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, ha disposto: 
  -(con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che " E' concessa amnistia per
i seguenti reati, se commessi,  anche,  con  finalita'  politiche,  a
causa e in occasione  di  agitazioni  o  manifestazioni  sindacali  o
studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti  a  problemi
del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e
infine in occasione  ed  a  causa  di  manifestazioni  ed  agitazioni
determinate da eventi di  calamita'  naturali  [...]  reati  previsti
dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66". 
  - (con l'art. 1, comma 2, lettera  a))  che  "E'  inoltre  concessa
amnistia [...] per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e)  ed
f) del precedente comma, determinati da motivi  politici  inerenti  a
questioni  di  minoranze  etniche,  salvo   che   dal   fatto   siano
direttamente  derivate  lesioni  personali  ai  sensi  del  capoverso
dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi  degli  articoli
586 e 588 del codice penale". 
  - (con l'art. 11,  comma  1)  che  "L'amnistia  e  l'indulto  hanno
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 5 - 14  luglio
1971, n. 175 (in G.U. 1a s.s. n. 184 del  21.07.1971)  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'aart. 1. del  D.P.R.  22  maggio
1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in
cui  escludono  la  rinunzia,  con   le   conseguenze   indicate   in
motivazione, all'applicazione dell'amnistia". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744,  ha  disposto  (con  l'art.  1,
comma 1, lettera g)) che "E' concessa  amnistia  [...]  per  i  reati
previsti dall'art. 610 del codice penale e dall'art.  1  del  decreto
legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e  in  occasione
di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni  di  gravi
disagi dovuti a  calamita'  naturali  o  a  disfunzione  di  pubblici
servizi,  anche  se  aggravati  dal  numero  delle  persone  e  dalle
circostanze di cui all'art. 61 del codice penale, fatta esclusione di
quelle previste dai numeri 1, 7 e 10,  e  sempre  che  non  ricorrano
altre aggravanti". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 11,  comma  1)  che  "L'amnistia  e
l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno
31 agosto 1981". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865,  ha  disposto  (con  l'art.  1,
comma 1, lettera g)) che "E' concessa  amnistia  [...]  per  i  reati
previsti dagli articoli 337 e 610 del codice penale e dall'art. 1 del
decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi  a  causa  e  in
occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di  situazioni
di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi
abitativi anche se i suddetti reati sono aggravati dal numero o dalla
riunione delle persone e dalle circostanze di  cui  all'art.  61  del
codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal n. 1, nonche'
da quella di cui all'art. 112, n. 2, del codice  penale,  sempre  che
non ricorrano altre aggravanti e il  fatto  non  abbia  cagionato  ad
altri lesioni personali o la morte". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 12,  comma  1)  che  "L'amnistia  e
l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno
8 giugno 1986". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, ha disposto (con l'art.  1,  comma
1, lettera f)) che "E' concessa amnistia [...] per il reato  previsto
dall'articolo 1 del decreto  legislativo  22  gennaio  1948,  n.  66,
commesso a causa e in occasione  di  manifestazioni  sindacali  o  in
conseguenza di situazioni di gravi disagi  dovuti  a  disfunzioni  di
pubblici servizi o a problemi abitativi, anche se il  suddetto  reato
e' aggravato dal numero  o  dalla  riunione  delle  persone  e  dalle
circostanze  di  cui  all'articolo  61  del  codice   penale,   fatta
esclusione per quella prevista dal numero 1, nonche' da quella di cui
all'articolo 112, n. 2, del codice penale, sempre che  non  ricorrano
altre aggravanti e il fatto non  abbia  cagionato  ad  altri  lesioni
personali o la morte". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 6,  comma  1)  che  "L'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a  tutto  il  giorno  24  ottobre
1989".