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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1970, n. 283

Concessione di amnistia e di indulto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/1974)
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Testo in vigore dal:  22-1-1971
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia e di indulto del 21 maggio 1970, n. 282;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa; Decreta:

Art. 1

(Amnistia particolare)


È concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche, con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamità naturali:
a) reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;
b) reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo -; 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale;
c) reati previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66;
d) reato previsto dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;
e) reati previsti dall'art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, limitatamente alle ipotesi di porto illegale di armi o parti di esse, o di munizioni;
f) reati previsti dagli articoli 302 e 303 del codice penale allorché l'istigazione o l'apologia, in essi considerata, si riferisca ad un delitto nei riguardi del quale è applicabile il presente provvedimento di amnistia.
È inoltre concessa amnistia:
a) per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale;
b) per il reato di cui all'art. 305 del codice penale, determinato dai medesimi motivi.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1a s.s. n. 184 del 21.07.1971) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 151, primo comma, del codice penale, nonché degli artt. 1, 2 e 5 della legge 21 maggio 1970, n. 282, e degli artt. 1, 2 e 5 del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, nella parte in cui escludono la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia".