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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1970, n. 283

Concessione di amnistia e di indulto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/1974)
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Testo in vigore dal:  17-1-1974
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Art. 5

(Amnistia generale)


Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 2 e 4, è concessa amnistia:
a) per ogni reato non finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;
b) per i delitti, sia consumati che tentati, di furto, truffa, appropriazione indebita aggravati, ancorché concorrano più circostanze aggravanti, anche speciali, per il delitto di ricettazione, semplice od aggravata, quando ricorra l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del codice penale nonché per il delitto di appropriazione indebita aggravata derivante da controversie agrarie;
c) per il delitto di cui all'art. 314 del codice penale, quando, esclusa la ipotesi di appropriazione, risulti che la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalità non estranee a quelle della pubblica amministrazione;
((2))

d) per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa, anche se consistente nella attribuzione di un fatto determinato, salvo le ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 596, numeri 1, 2 e 3, del codice penale;
e) per ogni reato, non finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso da minore degli anni diciotto o da chi aveva superato gli anni settanta.
L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 371, 372, 388, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 530 del codice penale, 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e art. 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, nonché al reato previsto dall'art. 515 del codice penale se, per quest'ultimo reato, non ricorre l'applicazione della attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del codice penale.
Per i reati previsti dall'art. 528 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, non si tiene conto dell'esclusione stabilita nel precedente capoverso se il fatto è commesso nel normale svolgimento della propria attività da chi professionalmente e a seguito di regolare autorizzazione esercita la distribuzione o la vendita di libri o di stampa periodica per la cui pubblicazione e diffusione siano state rispettate tutte le disposizioni delle leggi vigenti. (1)
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1a s.s. n. 184 del 21.07.1971) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 151, primo comma, del codice penale, nonché degli artt. 1, 2 e 5 della legge 21 maggio 1970, n. 282, e degli artt. 1, 2 e 5 del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, nella parte in cui escludono la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia".
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 14 gennaio 1974, n. 4 (in G.U. 1a s.s. n. 15 del 16.01.1974) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, lett. c, della legge 21 maggio 1970, n. 282, e dell'art. 5, lett. c, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, nella parte in cui non prevedono l'applicazione dell'amnistia per il delitto di peculato militare di cui all'art. 215 del codice penale militare di pace quando, esclusa la ipotesi di appropriazione, risulti che la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalità non estranee a quelle della pubblica Amministrazione."