stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 febbraio 1948, n. 47

Disposizioni sulla stampa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2021)
nascondi
Testo in vigore dal:  21-2-1948

Art. 15

Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante


Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti.