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LEGGE 8 febbraio 1948, n. 47

Disposizioni sulla stampa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2021)
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Testo in vigore dal:  21-2-1948

Art. 14

Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza


Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio.
Le pene in tali casi sono aumentate.
Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventura sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale.