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DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 1948, n. 66

Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/2018)
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Testo in vigore dal:  27-2-1948 al: 24-10-1968
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:

Art. 1



Chiunque, al fine di impedire ed ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata ed ordinaria o comunque ostruisce ed ingombra, allo stesso fine, la strada stessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena anzidetta anche quando il fatto è commesso in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, al fine di impedire od ostacolare la libera navigazione.
La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose.