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DECRETO LEGISLATIVO 18 gennaio 1948, n. 3

Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-2-1948 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:

Art. 1


L'articolo 26 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, è sostituito dal seguente:
"Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici e degli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, è stabilito nella seguente misura:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale,
non superiore a L. 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% per i prezzi, non compreso il diritto erariale,
da oltre L. 35 e non superiori a L. 100 . . . . . . . . . . . . . 35% per i prezzi, non compreso il diritto erariale,
superiori a L. 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%".