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DECRETO LEGISLATIVO 18 gennaio 1948, n. 3

Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 1-2-1948
al: 21-12-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  L'articolo  4  del  decreto-legge  luogotenenziale 25 giugno
1944,  n.  151,  con  le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3,
comma  1°,  del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n.
98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze,  di  concerto col
Presidente  del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per il tesoro
e per l'agricoltura e le foreste;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:
                               Art. 1.

  L'articolo  26  del  decreto  legislativo 29 marzo 1947, n. 177, e'
sostituito dal seguente:
  "Il   diritto   erariale   sull'introito   lordo  degli  spettacoli
cinematografici  e  degli  spettacoli  di  varieta'  aventi almeno un
numero  di cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche
se in circoli o sale private, e' stabilito nella seguente misura:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale,
non superiore a L. 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15%
per i prezzi, non compreso il diritto erariale,
da oltre L. 35 e non superiori a L. 100 . . . . . . . . . . . . . 35%
per i prezzi, non compreso il diritto erariale,
superiori a L. 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%".