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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 marzo 1947, n. 177

Provvedimenti finanziari a favore delle Provincie e dei Comuni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/1957)
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Testo in vigore dal:  24-4-1947

Art. 26


L'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, sostituito con l'art. 1 del regio decreto legislativo 80 maggio 1946, n. 538, è sostituito dal seguente:
"Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici e degli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografi, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, è stabilito nella seguente misura:
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire venti, 15%;
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre lire venti e non superiori a lire sessanta, 35%;
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire sessanta, 50%.