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REGIO DECRETO-LEGGE 11 agosto 1933, n. 1183

Modificazioni nell'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi ed attribuzione al produttore della responsabilità solidale per il pagamento dei diritti di contratto sul risone. (033U1183)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/1933
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 28 dicembre 1933, n. 1932 (in G.U. 29/01/1934, n. 23).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/1939)
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Testo in vigore dal: 6-6-1940
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237,  convertito  in
legge con modificazioni, con la legge 21 dicembre 1931,  n.  1785,  e
con, il. quale venne istituito l'Ente Nazionale Risi; 
 
  Ritenuta  le  necessita'  urgente   ed   assoluta   di   modificare
l'ordinamento  dell'Ente  predetto,  per  renderne  piu'  agevole  ed
efficace il funzionamento; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'agricoltura e per le foreste, di concerto con  i  Ministri  per  le
finanze, per le corporazioni, e per la grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 2  ottobre  1931,
n. 1237, convertito in legge, con  modificazioni,  con  la  legge  21
dicembre 1931, n. 1785, sono sostituiti i seguenti: 
 
 
 
  Art. 1. - E' costituito l'Ente Nazionale Risi con sede in Milano. 
 
  L'Ente ha lo scopo  di  provvedere  alla  tutela  della  produzione
risicola nazionale e delle attivita' industriali e commerciali che vi
sono connesse, agevolando la distribuzione ed il consumo del prodotto
e promovendo e sostenendo iniziative rivolte al  miglioramento  della
produzione, della trasformazione e del consumo del prodotto. 
 
  Art. 2 -((l'Ente e'  amministrato  da  un  Consiglio  nominato  dal
Ministro per l'agricoltura e per  le  foreste,  di  concerto  con  il
Ministro per  le  corporazioni  e  composto  di  un  presidente,  del
presidente del settore cerealicoltura della Federazione nazionale dei
Consorzi  provinciali  tra  i  produttori  dell'agricoltura,  di  tre
risicoltori   designati   dalla   Confederazione    fascista    degli
agricoltori, di un rappresentante  del  Sindacato  nazionale  tecnici
agricoli,  di  tre  rappresentanti  della   Confederazione   fascista
lavoratori   dell'agricoltura,   di    due    rappresentanti    della
Confederazione fascista dell'industria, di due  rappresentanti  della
Confederazione  fascista  dei  lavoratori   dell'industria,   di   un
rappresentante della Confederazione fascista del commercio  e  di  un
rappresentante  della  Confederazione  fascista  dei  lavoratori  del
commercio. 
 
  Il  Consiglio  nomina  nel  proprio  seno  un  vice-presidente,  su
indicazione della Confederazione  fascista  degli  agricoltori,  e  a
seconda  delle  contingenze  sceglie  degli   esperti   aventi   voto
consultivo. 
 
  I membri del Consiglio durano in carica un anno  e  possono  essere
riconfermati. 
 
  L'Ente e' retto da uno statuto approvato con decreto  del  Ministro
per l'agricoltura e per le foreste di  concerto  con  quelli  per  le
finanze e per le corporazioni)). 
 
  Art. 3. - E' fatto obbligo a  tutti  i  risicultori  di  denunciare
all'Ente entro il 20 luglio  di  ogni  anno  la  superficie  da  loro
coltivata a riso, specificando la varieta' e distinguendo  la  semina
diretta dal trapianto. ((2)) 
 
  Entro cinque giorni dall'ultimato raccolto  ed  in  ogni  caso  non
oltre il 10 novembre, i produttori stessi devono denunciare  all'Ente
l'ammontare preciso del raccolto  effettuato.  Coloro  che  trebbiano
risone, per proprio conto o per conto di terzi,  hanno  l'obbligo  di
denunciare all'Ente Risi, entro tre giorni dall'ultima trebbiatura di
ciascuna azienda, la quantita' trebbiata, la qualita' del  risone,  e
per conto di chi la trebbiatura e' stata fatta. ((2)) 
 
  ((COMMA  SOPPRESSO  DAL  REGIO  D.L.  12  OTTOBRE  1939,  N.  1682,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 1940, N. 497)); 
 
  Art. 4. - L'Ente stabilisce anno  per  anno  la  valutazione  della
produzione, determinando, d'accordo con la  Confederazione  nazionale
fascista agricoltori, quantitativi medi per  ettaro  per  le  diverse
zone risicole e varieta' di risone. Tali  medie  devono  essere  rese
note tempestivamente. 
 
  Per le denuncie di quantitativi superiori  alle  medie  di  cui  al
paragrafo precedente, l'Ente riconosce al risicultore  un  premio  di
produzione per ogni quintale prodotto in piu'. 
 
  Per le denuncie di quantitativi inferiori alle  medie,  che  devono
essere  motivate,   l'Ente   provvede   ai   controlli,   a   termini
dell'articolo seguente. 
 
  Art. 5. - In ogni Comune risicolo e' istituita una  Commissione  di
controllo delle denuncie costituita dal podesta' o da un suo delegato
che  la  presiede,  di  un  agricoltore  nominato  dalla  Federazione
provinciale fascista degli agricoltori  e  da  un  tecnico  dell'Ente
Nazionale Risi. 
 
  Alla Commissione anzidetta sono sottoposte per il controllo a  cura
dell'Ente Nazionale Risi, anche le denuncie di superficie  presentate
dai singoli agricoltori. 
 
  Le spese di controllo sono a carico del risicultore, se la denuncia
risulta inesatta, ferme restando le sanzioni di cui all'art. 11. 
 
  Art. 6. - I quantitativi denunciati  come  raccolto  effettuato,  o
quelli   maggiori   comunque   accertati   secondo   le    precedenti
disposizioni, sono soggetti al pagamento dei « diritti di contratto »
stabiliti dall'art. 9. 
 
  Il pagamento dei « diritti di contratto » e' fatto  dai  compratori
man mano che si effettuano le vendite. Il produttore e'  responsabile
delle eventuali differenze di  quantita'  constatate  in  meno  e  su
queste quantita' deve pagare i « diritti di  contratto  »  entro  tre
giorni dall'ultima vendita di risone da lui effettuata. 
 
  Le  giacenze  di  risone  constatate  al  15  settembre  presso   i
produttori sono iscritte  a  tutti  gli  effetti  in  aggiunta  della
produzione dell'anno successivo. 
 
  Art.  7.  -  L'elenco  dei  crediti  dell'Ente  in  confronto   dei
produttori, compratori ((...)), per il pagamento  dei  «  diritti  di
contratto » stabiliti dal presente decreto,  firmato  dal  presidente
dell'Ente o da un suo delegato, con dichiarazione che  le  somme  ivi
indicate sono dovute in relazione a quantita' di merce effettivamente
prodotta  o  commerciata,  costituisce  titolo   che   autorizza   il
procedimento per ingiunzione, a norma delle leggi vigenti. 
 
  Art. 8. ((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 12 OTTOBRE 1939, N.  1682,
convertito con modificazioni dalla L. 29 APRILE 1940, N. 497)); 
 
  Tutti i detentori di  riso  greggio,  esclusi  i  produttori,  sono
obbligati  a  denunciare   settimanalmente   all'Ente   i   movimenti
giornalieri di carico e scarico, tenuti quotidianamente  al  corrente
su apposito registro rilasciato dall'Ente stesso, da tenersi  con  le
modalita' di cui all'art. 23 del Codice di commercio e con  le  norme
fissate dall'Ente. Lo stesso obbligo vale anche per il riso  sbramato
e lavorato, unicamente pero' per coloro che comunque  trasformano  il
riso greggio. 
 
  Ogni e qualsiasi trasporto e trasferimento di riso  greggio,  anche
non in conseguenza di vendita, deve essere accompagnato  da  apposito
certificalo rilasciato dall'Ente, da usarsi secondo  prescrizioni  da
fissarsi dal  medesimo  e  da  esibirsi  a  richiesta  del  personale
incaricato della vigilanza. 
 
  Per il trasporto del riso greggio effettuato in seguito a  vendita,
serve da certificato  il  buono  di  consegna  per  il  riso  greggio
trasportato  non  in  conseguenza  di  vendita,  il  certificato   e'
sostituito dall'apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'Ente. 
 
  Tali documenti devono essere completati  dall'interessato  o  dagli
interessati all'atto di ogni trasporto, con le  indicazioni  relative
al trasporto stesso e precisamente la data e ora  di  partenza  e  di
arrivo, il numero dei colli, il peso lordo, la tara e il peso  netto,
e con le indicazioni numeriche espresse in tutte lettere,  quando  le
indicazioni di cui sopra non fossero state preventivamente trascritte
dall'Ente. 
 
  Le  dichiarazioni  fatte  dall'interessato   nel   certificato   di
trasporto sono considerate parti integranti del certificato stesso  e
le alterazioni e false dichiarazioni in esse contenute sono punite ai
sensi dell'art. 11. 
 
  Sulla base del peso netto definitivo consegnato vengono conteggiati
i conguagli a debito o a credito sui « diritti di contratto » pagati. 
 
  Ultimato l'uso  per  il  quale  venne  rilasciato  il  certificato,
debitamente firmato dall'interessato o dagli interessati, deve essere
restituito all'Ente entro il periodo di validita'  fissato  caso  per
caso dall'Ente stesso. 
 
  I firmatari del certificato sono responsabili della esattezza  elle
indicazioni in esso contenute. 
 
  Art. 9. - Sopra ogni contratto di vendita di  risone,  deve  essere
versato all'Ente, da parte del compratore, all'atto  della  denuncia,
il « diritto di contratto » di  cui  all'articolo  precedente,  nella
misura  fissata  dall'Ente  con   approvazione   del   Ministro   per
l'agricoltura e  per  le  foreste  di  concerto  con  quelli  per  le
corporazioni e per le finanze. 
 
  La misura del « diritto di contratto » sara' fissata ((entro il  15
settembre)) di ogni anno, ed avra' valore - salvo casi eccezionali  -
per tutta la successiva annata risicola. 
 
  ((COMMA  SOPPRESSO  DAL  REGIO  D.L.  12  OTTOBRE  1939,  N.  1682,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 1940, N. 497)); 
 
  Al pagamento di tale diritto e' pure tenuto: 
 
a) il risicoltore che esercisce una pileria nella propria  tenuta  od
in altre localita' per la lavorazione del  riso  greggio  di  propria
produzione; 
 
b) il risicoltore che utilizza il proprio risone, per semina, per  il
pagamento di mano d'opera o per qualsiasi altra destinazione. 
 
  Il « diritto di contratto », in questo  caso,  deve  essere  pagato
prima che il risone venga lavorato o comunque utilizzato. 
 
  I « diritti di contratto » pagati sul risone usato per la semina  o
per il pagamento in natura della mano d'opera addetta all'azienda  di
produzione saranno rimborsati dall'Ente alla chiusura  dell'esercizio
ad ogni singolo agricoltore. 
 
  La valutazione della somma da restituire sara' calcolata in base ad
una  aliquota  da  applicarsi  alla  superficie  coltivata  od   alla
produzione denunciata e stabilita  anno  per  anno  e  provincie  per
provincie dall'Ente in accordo ((col settore della cerealicoltura)). 
 
  Il produttore e il partecipante sono esenti  dal  pagamento  dei  «
diritti di contratto » per i quantitativi che essi denunceranno  come
pertinenti al consumo familiare, entro i limiti e  con  le  modalita'
che saranno stabiliti dall'Ente  di  anno  in  anno  ((d'accordo  col
settore della cerealicoltura)). 
 
  Il fondo che verra' a costituirsi con la riscossione dei «  diritti
» indicati nel presente articolo sara'  dall'Ente  adoperato  per  il
raggiungimento dei suoi fini istituzionali. 
 
  Art. 10 - I produttori o detentori di riso greggio, semilavorato  o
lavorato debbono, a richiesta  degli  incaricati  dell'Ente  ((o  del
settore della cerealicoltura)), fornire tutti  i  documenti  in  loro
possesso che possono agevolare il controllo delle prescritte denuncie
o  registrazioni.  Gli  organi  di  polizia  giudiziaria,   di   loro
iniziativa od a richiesta degli incaricati dell'Ente ((o del  settore
della cerealicoltura)), provvedono agli accertamenti delle violazioni
del presente decreto punite ai termini dell'articolo seguente. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il  Regio  D.L.  12  ottobre  1939,   n.   1682,   convertito   con
modificazioni dalla L. 29 aprile  1940,  n.  497,  ha  disposto  (con
l'art. 1, comma 1 che "Gli articoli 1 e 2  del  R.  decreto-legge  11
agosto 1933, n. 1183, sono modificati come segue: 
  [...] 
  Art. 1 sub 3: nel primo comma, dopo le parole «e' fatto  obbligo  a
tutti i risicoltori di denunziare», alle parole  «all'Ente  nazionale
risi» sono sostituite le seguenti: «al settore  della  cerealicoltura
per tramite dell'Ente nazionale risi». 
  Uguale modificazione e' introdotta nel secondo comma dopo le parole
«i produttori stessi devono denunziare»".