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REGIO DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1931, n. 1237

Istituzione dell'Ente Nazionale Risi, con sede in Milano. (031U1237)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/10/1931
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 dicembre 1931, n. 1785 (in G.U. 08/02/1932, n. 31).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/1939)
Testo in vigore dal:  6-6-1940
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Art. 2

((l'Ente è amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le corporazioni e composto di un presidente, del presidente del settore cerealicoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, di tre risicoltori designati dalla Confederazione fascista degli agricoltori, di un rappresentante del Sindacato nazionale tecnici agricoli, di tre rappresentanti della Confederazione fascista lavoratori dell'agricoltura, di due rappresentanti della Confederazione fascista dell'industria, di due rappresentanti della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, di un rappresentante della Confederazione fascista del commercio e di un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un vice-presidente, su indicazione della Confederazione fascista degli agricoltori, e a seconda delle contingenze sceglie degli esperti aventi voto consultivo.
I membri del Consiglio durano in carica un anno e possono essere riconfermati.
L'Ente è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni))
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