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REGIO DECRETO-LEGGE 12 ottobre 1939, n. 1682

Disposizioni per l'ammasso del risone. (039U1682)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1940, n. 497 (in G.U. 06/06/1940, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/1940)
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Testo in vigore dal:  6-6-1940
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Considerate le esigenze dell'approvvigionamento alimentare del Paese;
Ritenuta la urgente necessità, di disciplinare nella forma, dell'ammasso l'utilizzazione collettiva di risone prodotto nel Regno, modificando a tale uopo alcune delle disposizioni che regolano l'ordinamento e il funzionamento dell'Ente nazionale risi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per le corporazioni e per gli scambi e valute; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, sono modificati come segue:

Art. 1 sub 2: il testo è sostituito dal seguente: «l'Ente è amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le corporazioni e composto di un presidente, del presidente del settore cerealicoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, di tre risicoltori designati dalla Confederazione fascista degli agricoltori, di un rappresentante del Sindacato nazionale tecnici agricoli, di
((tre rappresentanti della Confederazione fascista lavoratori dell'agricoltura))
, di due rappresentanti della Confederazione fascista dell'industria, di due rappresentanti della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, di un rappresentante della Confederazione fascista del commercio e di un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio».

Il Consiglio nomina nel proprio seno un vice-presidente, su indicazione della Confederazione fascista degli agricoltori, e a seconda delle contingenze sceglie degli esperti aventi voto consultivo.

I membri del Consiglio durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

L'Ente è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni.

Art. 1 sub 3: nel primo comma, dopo le parole «è fatto obbligo a tutti i risicoltori di denunziare», alle parole «all'Ente nazionale risi» sono sostituite le seguenti: «al settore della cerealicoltura per tramite dell'Ente nazionale risi».

Uguale modificazione è introdotta nel secondo comma dopo le parole «i produttori stessi devono denunziare».

L'ultimo comma è soppresso.

Art. 1 sub 7: le parole «e mediatori» sono soppresse.

Art. 1 sub 8: è soppresso il primo comma.

Art. 1 sub 9: nel secondo comma alle parole «entro il 15 agosto» sono sostituite le parole «entro il 15 settembre».

È soppresso il terzo comma. Nel terz'ultimo comma alle parole «con la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori» si sostituiscono le seguenti: «col settore della cerealicoltura».

Alla fine del penultimo comma sono aggiunte le parole «d'accordo col settore della cerealicoltura».

Art. 1 sub 10: nel primo e nel secondo periodo dopo le parole «degli incaricati dell'Ente», sono aggiunte le seguenti «o del settore della cerealicoltura».

Art. 2 sub 12: è soppresso.