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REGIO DECRETO-LEGGE 11 agosto 1933, n. 1183

Modificazioni nell'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi ed attribuzione al produttore della responsabilità solidale per il pagamento dei diritti di contratto sul risone. (033U1183)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/1933
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 28 dicembre 1933, n. 1932 (in G.U. 29/01/1934, n. 23).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/1939)
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Testo in vigore dal:  6-6-1940
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Art. 2



Gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del citato decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:


Art. 11. - Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto è punito con un'ammenda da L. 50 a L. 5000.

Quando, in conseguenza delle violazioni delle stesse disposizioni, sia stato sottratto risone o riso al pagamento del « diritto di contratto » l'ammenda è da due a quattro volte l'ammontare del « diritto di contratto »; in questo caso la pena può superare il massimo stabilito nel comma precedente.

L'Ente ha facoltà di sospendere temporaneamente dall'usufruire delle disposizioni, che dovesse prendere a favore di determinate categorie interessate, coloro che non si atterranno alle disposizioni del presente decreto, nonché coloro che avranno rapporti di commercio di riso con gli stessi.

Tale sospensione può essere applicata dall'Ente anche pendente giudizio.

Art. 12. -
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 12 OTTOBRE 1939, N. 1682, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 1940, N. 497))