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REGIO DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1931, n. 1237

Istituzione dell'Ente Nazionale Risi, con sede in Milano. (031U1237)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/10/1931
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 dicembre 1931, n. 1785 (in G.U. 08/02/1932, n. 31).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/1939)
Testo in vigore dal:  14-1-1937
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

((L'Ente Nazionale Risi ha facoltà di eseguire, a mezzo di propri incaricati, il controllo delle denuncie di cui all'articolo precedente. Qualora dai detti controlli le denuncie risultassero inesatte, le spese relative saranno a carico dei produttori inadempienti, ferme restando le sanzioni di cui all'art. 11))
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