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REGIO DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1931, n. 1237

Istituzione dell'Ente Nazionale Risi, con sede in Milano. (031U1237)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/10/1931
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 dicembre 1931, n. 1785 (in G.U. 08/02/1932, n. 31).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/1939)
Testo in vigore dal:  19-9-1933
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla tutela degli interessi della produzione risicola nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la giustizia, per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

((È costituito l'Ente Nazionale Risi con sede in Milano.
L'Ente ha lo scopo di provvedere alla tutela della produzione risicola nazionale e delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse, agevolando la distribuzione ed il consumo del prodotto e promovendo e sostenendo iniziative rivolte al miglioramento della produzione, della trasformazione e del consumo del prodotto))
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