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REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1869

Riguardante la resa del rendiconto delle entrate e delle spese alla Corte dei conti della gestione fuori bilancio per «sussidi statali di disoccupazione». (022U1869)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-3-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1




Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale è tenuto a dare alla Corte dei conti il rendiconto delle entrate e delle spese in relazione al servizio dei sussidi statali di disoccupazione ed alle relative spese di gestione, presentando i seguenti documenti:

1) la situazione dei fondi pei sussidi di disoccupazione involontaria, in applicazione del decreto-legge 5 gennaio 1919, n. 6, e dell'art.52 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, costituiti:

a) dalle iscrizioni nel bilancio del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro (ora Ministero per il lavoro e per la Previdenza sociale) per il servizio dei sussidi di disoccupazione involontaria;

b) dalle iscrizioni nel bilancio del detto Ministero in applicazione del R. decreto-legge 19 ottobre 1919, numero 2214, per la costituzione del Fondo Nazionale per la disoccupazione involontaria in quanto siano affluiti al fondo dei sussidi statali di disoccupazione per il servizio dei sussidi previsto dall'art. 52 del predetto Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214;

c) dai versamenti fatti dalla Cassa Nazionale per l'invalidità e la vecchiaia degli operai (Cassa Nazionale per le Assicurazioni sociali) in conseguenza di quanto dispone l'art. 8 del decreto-legge 29 aprile 1917, n. 670 e l'art. 5 del decreto-legge 24 luglio 1917, n. 1185;

d) da entrate diverse affluite ai conti correnti presso la Banca d'Italia.

2) L'estratto dei conti correnti istituiti per il servizio dei sussidi di disoccupazione involontaria:

a) presso la Cassa DD. e PP.;

b) presso la Banca d'Italia, sede di Roma, per i sussidi statali di disoccupazione corredato dalla situazione delle anticipazioni fornite alle singole Giunte provinciali per il pagamento dei sussidi e per il pagamento delle spese di gestione, e dalla situazione dei fondi trasportati nel conto corrente speciale per le spese generali dell'Ufficio Temporaneo per i sussidi statali di disoccupazione;

3) I rendiconti delle spese sostenute dalle Giunte provinciali coi fondi loro anticipati per l'assegnazione dei sussidi statali «per le spese di gestione» e per sussidi d'incoraggiamento e contributi alle istituzioni che abbiano per fine principale di ovviare in genere alla disoccupazione o di venire in aiuto dei disoccupati;

4) I rendiconti delle spese generali sostenute per l'Ufficio Temporaneo (poi Ufficio Nazionale per il collocamento e la disoccupazione);

5) La situazione dei fondi anticipati a Cooperative per l'opera svolta contro la disoccupazione;

6) La situazione del Fondo per concorsi ad Enti aventi lo scopo di combattere la disoccupazione del personale non operaio addetto alle aziende private.