stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1869

Riguardante la resa del rendiconto delle entrate e delle spese alla Corte dei conti della gestione fuori bilancio per «sussidi statali di disoccupazione». (022U1869)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 20-3-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 22 gennaio 1920, n. 135. 
 
  Visto il decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n.6; 
 
  Visto il decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta dei Nostri Ministri e  Segretari  di  Stato  per  il
Tesoro e per il Lavoro e la Previdenza sociale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e' tenuto a dare
alla Corte dei conti il rendiconto delle entrate  e  delle  spese  in
relazione al servizio dei sussidi statali di disoccupazione  ed  alle
relative spese di gestione, presentando i seguenti documenti: 
 
    1)  la  situazione  dei  fondi  pei  sussidi  di   disoccupazione
involontaria, in applicazione del decreto-legge 5 gennaio 1919, n. 6,
e dell'art.52 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, costituiti: 
 
      a) dalle iscrizioni nel bilancio del Ministero per l'industria,
il commercio e il lavoro (ora  Ministero  per  il  lavoro  e  per  la
Previdenza sociale) per il servizio  dei  sussidi  di  disoccupazione
involontaria; 
 
      b)  dalle  iscrizioni  nel  bilancio  del  detto  Ministero  in
applicazione del R. decreto-legge 19 ottobre 1919, numero  2214,  per
la  costituzione  del   Fondo   Nazionale   per   la   disoccupazione
involontaria in quanto siano affluiti al fondo dei sussidi statali di
disoccupazione per il servizio dei sussidi previsto dall'art. 52  del
predetto Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214; 
 
      c) dai versamenti fatti dalla Cassa Nazionale per l'invalidita'
e la vecchiaia degli operai (Cassa  Nazionale  per  le  Assicurazioni
sociali) in conseguenza di quanto dispone l'art. 8 del  decreto-legge
29 aprile 1917, n. 670 e l'art. 5 del decreto-legge 24  luglio  1917,
n. 1185; 
 
      d) da entrate diverse affluite  ai  conti  correnti  presso  la
Banca d'Italia. 
 
    2) L'estratto dei conti correnti istituiti per  il  servizio  dei
sussidi di disoccupazione involontaria: 
 
      a) presso la Cassa DD. e PP.; 
 
      b) presso la Banca  d'Italia,  sede  di  Roma,  per  i  sussidi
statali  di   disoccupazione   corredato   dalla   situazione   delle
anticipazioni  fornite  alle  singole  Giunte  provinciali   per   il
pagamento dei sussidi e per il pagamento delle spese di  gestione,  e
dalla situazione dei fondi trasportati nel  conto  corrente  speciale
per le spese generali dell'Ufficio Temporaneo per i  sussidi  statali
di disoccupazione; 
 
    3) I rendiconti delle spese sostenute  dalle  Giunte  provinciali
coi fondi loro anticipati per l'assegnazione dei sussidi statali «per
le spese di gestione» e per sussidi  d'incoraggiamento  e  contributi
alle istituzioni che abbiano per fine principale di ovviare in genere
alla disoccupazione o di venire in aiuto dei disoccupati; 
 
    4) I rendiconti delle  spese  generali  sostenute  per  l'Ufficio
Temporaneo  (poi  Ufficio  Nazionale  per  il   collocamento   e   la
disoccupazione); 
 
    5) La situazione dei fondi anticipati a Cooperative  per  l'opera
svolta contro la disoccupazione; 
 
    6) La situazione del Fondo per concorsi ad Enti aventi  lo  scopo
di combattere la disoccupazione del  personale  non  operaio  addetto
alle aziende private.