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DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 luglio 1917, n. 1185

Relativo all'iscrizione obbligatoria degli operai occupati negli stabilimenti ausiliari alla Cassa nazionale di previdenza. (017U1185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/08/1917
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/08/1917, n. 185 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1917)
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Testo in vigore dal:  19-8-1917

Art. 5



Ferme rimanendo le penalità stabilite dall'art. 9 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 670 ogni altra contravvenzione alle disposizioni del decreto medesimo, del presente decreto e delle norme per la loro esecuzione è punita con ammenda da L. 25 a L. 500.
Le somme riscosse per contravvenzioni sono versate alla Cassa depositi e prestiti in conto del fondo per la disoccupazione involontaria di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 670.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 24 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli - De Nava - Carcano - Dallolio.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.