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DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 gennaio 1919, n. 6

che stabilisce norme per l'erogazione dei fondi instituiti per sussidi a favore della disoccupazione involontaria. (019U0006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/1919)
Testo in vigore dal:  31-1-1919

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Veduti i decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670, e 24 luglio 1917, n. 1185, concernenti l'inscrizione degli operai degli stabilimenti ausiliari alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e la costituzione di un fondo per la disoccupazione involontaria;
Veduto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, contenente provvedimenti per la disoccupazione involontaria;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e con i ministri del tesoro, delle finanze, delle poste e dei telegrafi Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il fondo di disoccupazione costituito in forza delle disposizioni dei decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670, e 24 luglio 1917, n. 1185, e il fondo stanziato in bilancio col decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per sussidi di disoccupazione agli operai, sono erogati con le norme del presente decreto.